Tra le poste contabili da considerare con attenzione, in sede di redazione del bilancio, vi sono gli ammortamenti.
Quest’anno una novità importante deriva dagli emendamenti rilasciati dall’Organismo italiano di contabilità (OIC) lo scorso dicembre. Lo standard setter ha, infatti, modificato, tra le altre, le indicazioni contenute nel documento OIC 24 in riferimento all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.

La modifica fa seguito alle indicazioni contenute nel documento OIC 34 (§ A.3) in merito alle cessioni di licenze.
Tale principio contabile stabilisce che, quando la società cede in uso una licenza al cliente lungo un periodo di tempo determinato, il ricavo da cessione della licenza è rilevato a Conto economico proporzionalmente lungo la durata contrattuale, a meno che non siano identificabili altri criteri (ad esempio, sulla base delle vendite). Tuttavia, se il cliente ottiene tutti i benefici derivanti dall’uso della licenza senza che si rendano necessarie ulteriori attività da parte del fornitore, il ricavo da cessione della licenza è rilevato a Conto economico al momento della consegna della licenza.

Già nel corso della consultazione relativa al documento OIC 34 era emerso come, in taluni casi, in specie quando i ricavi da cessione di licenze sono più rilevanti nei primi anni di vita utile del bene immateriale (es. i diritti di sfruttamento di un film), mentre i relativi ammortamenti sono rilevati in quote costanti, potrebbe venir meno la correlazione tra ricavi e costi relativi allo sfruttamento del bene immateriale.
Tale situazione produrrebbe utili più elevati nei primi anni di vita utile del bene immateriale e perdite in quelli successivi, con l’esigenza di dover valutare se rilevare svalutazioni ai sensi del documento OIC 9.

Le “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” con riferimento all’emendamento rilasciato nel mese di dicembre hanno osservato, inoltre, che l’OIC 24 (§ 63), prima delle modifiche in esame, ammetteva l’utilizzo dei metodi di ammortamento a quote costanti, a quote decrescenti oppure per unità di prodotto, mentre negava, ai fini del rispetto del principio di prudenza, la possibilità di applicare il metodo di ammortamento a quote crescenti oppure di commisurare la quota di ammortamento ai ricavi o ai risultati della società.

Il problema del mancato rispetto del postulato della prudenza non si pone, invece, in relazione al metodo di ammortamento a quote decrescenti, in quanto determina l’ammortamento della maggior parte del costo nella prima parte della vita utile del bene.

Pertanto, in tale specifico caso, la determinazione dell’ammortamento sulla base dei ricavi non rappresenta una deroga al postulato della prudenza, ma solo un criterio per stimare l’effettivo utilizzo dell’immobilizzazione immateriale.
Attraverso la modifica del documento OIC 24 (§ 63), lo standard setter ha, quindi, ammesso la commisurazione delle quote di ammortamento ai ricavi della società, ma soltanto a condizione che la società applichi il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale.
Le “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” riferiscono, infatti, tale possibilità a “quelle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile”.

Per quanto attiene alla decorrenza, si ricorda che l’emendamento si applica ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, è possibile applicare le modifiche in via anticipata ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025 (§ 99C). La novità interessa, quindi, già i bilanci attualmente in fase di chiusura.
Resta fermo che gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione dell’emendamento sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi del documento OIC 29. È inoltre consentita l’applicazione prospettica (§ 107C).

Con riferimento, più in generale, agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, si evidenzia che, con riferimento ai bilanci “solari” attualmente in fase di chiusura, non trova più applicazione il regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), che ha consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti nei bilanci dal 2020 al 2024 (sulla proroga all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, da ultimo disposta dall’art. 9 della L. 182/2025, si veda “Riapertura «tardiva» per la sospensione degli ammortamenti” del 5 dicembre 2025).

Qualora l’impresa abbia, in passato, aderito al regime derogatorio, occorre, tuttavia, considerare gli effetti che si producono sui bilanci 2025.
Negli esercizi successivi alla sospensione occorre, infatti, rideterminare le quote di ammortamento, nonché procedere, al verificarsi dei relativi presupposti, alla liberazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita, nonché fornire apposita informativa in Nota integrativa.

Fonte: Eutekne Info

Silvia Latorraca

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