I sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa (art. 25-bis del DPR 600/73).
Di regola, la ritenuta si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

Al successivo comma 5 del citato art. 25-bis sono previste alcune ipotesi in cui la suddetta ritenuta non deve essere applicata.
Si tratta, in particolare, delle provvigioni percepite:
– dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
– dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Con riferimento all’ambito applicativo della disposizione, in passato la ris. Agenzia delle Entrate n. 7/2013 ha precisato che il suddetto esonero si applica anche alle provvigioni che le assicurazioni pagano a banche e intermediari finanziari per la collocazione di prodotti assicurativi. Si tratta della cosiddetta “bancassicurazione”, vale a dire la vendita di polizze mediante il canale distributivo degli sportelli bancari, alternativo rispetto a quello tradizionale degli agenti.

A ben vedere, dal punto di vista meramente letterale, banche e altri intermediari finanziari, per le provvigioni percepite, avrebbero dovuto subire la ritenuta.
Come rileva la stessa Agenzia, infatti, il rapporto tra i soggetti in esame e le imprese di assicurazione può essere ricondotto alla figura atipica del procacciamento di affari, soggetta in linea generale all’obbligo di ritenuta.

Valorizzando, tuttavia, l’evoluzione normativa che ha interessato il settore e, in particolare, la circostanza che nel registro degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del DLgs. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private) sono indicate anche le banche autorizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale del DLgs. 385/93 (c.d. TUB), le SIM autorizzate e la società Poste Italiane, l’Agenzia si è espressa per l’esonero delle ritenute sulle provvigioni.
A favore di tale conclusione depone anche la direttiva 2002/95/Ce, che prevede la parità di trattamento tra gli operatori, compresi gli operatori di “bancassicurazione”.

A breve, tale regime di esonero è destinato, tuttavia, a venire meno.
Infatti, l’art. 23 comma 2 del Ddl. di bilancio 2024, nella versione presentata in Parlamento, elimina l’ipotesi di esclusione dall’applicazione della ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Se non vi saranno modifiche nell’iter di approvazione parlamentare, la disposizione si applicherà dal 1° aprile 2024.
Pertanto, a partire da tale data, la ritenuta dovrà essere operata anche sulle provvigioni corrisposte ai citati soggetti, nella misura e alle condizioni definite dal medesimo art. 25-bis del DPR 600/73.

Fonte: Eutekne INFO

Luca FORNERO

CONDIVIDI