Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per accedere al credito d’imposta per il carburante di cui all’art. 1 comma 503 della L. 197/2022, possono presentare le relative istanze dal 18 settembre.

L’art. 1 comma 503 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), come modificato dall’art. 34 del DL 48/2023, ha previsto per le imprese esercenti attività di trasporto di merci per conto terzi un credito d’imposta pari al 12% della spesa per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022, e comunque nel limite delle risorse pari a 200 milioni di euro.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nelle more della registrazione del decreto ministeriale di attuazione siglato l’8 agosto, ha pubblicato un comunicato datato 10 agosto 2023 contenente le indicazioni utili alla presentazione delle istanze (cfr. anche comunicato 12 agosto 2023 e comunicato pubblicato sulla G.U. del 5 settembre 2023).

Per accedere all’agevolazione in esame, le istanze possono essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle Accise, dogane e monopoli, dalle ore 15:00 del 18 settembre 2023 e fino alle ore 23:59 del 6 ottobre 2023.

Con il DM 8 agosto 2023, pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2023, sono stati definiti i criteri e le modalità attuative di tale agevolazione.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci per conto terzi (attività indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a) n. 1) del DLgs. 504/95), che utilizzano per l’esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Il credito d’imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili, pari a 200 milioni di euro, ed entro l’importo massimo di 2 milioni di euro di cui alla lettera a) del punto 61 della Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 (Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina), verificato attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Il riconoscimento del credito d’imposta alle imprese beneficiarie avviene, in ogni caso, secondo l’ordine di arrivo delle richieste (art. 4 comma 8 del DM).

All’esito delle suddette verifiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti emana il decreto di concessione, a seguito del quale poi provvede a registrare sull’RNA gli aiuti concessi alle singole imprese.
L’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
Il Ministero trasmette poi all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso, comunicando anche eventuali variazioni. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può comunque eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Non si applicano i limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro).

Quanto al trattamento fiscale, per espressa disposizione normativa il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

In merito alle agevolazioni per l’autotrasporto, si segnala inoltre che sono state definite le disposizioni attuative:
– con il DM 4 agosto 2023 (G.U. 13 settembre 2023 n. 214), del credito d’imposta per le imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio (art. 14 comma 1 lett. a) del DL 144/2022), le cui istanze possono essere presentate fino al prossimo 29 settembre;
– con il DM 4 agosto 2023 (G.U. 9 settembre 2023 n. 211), del credito d’imposta per le imprese esercenti servizi di trasporto di persone (art. 14 comma 1 lett. b) del DL 144/2022), le cui istanza possono essere presentate fino al 4 ottobre 2023.

Fonte: Eutekne INFO

Pamela ALBERTI

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