Con 184 voti favorevoli e 85 contrari, ieri la Camera ha dato il via libera definitivo al Ddl. di delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dal Senato nella seduta del 2 agosto (si veda “Anche il Senato approva la delega fiscale” del 3 agosto).
Numerose sono le modifiche apportate al testo originario del Ddl. Tra esse può essere segnalata quella in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Se, nella versione originale, gli ISA erano destinati a essere superati, il nuovo testo li rivaluta e promuove, anche nell’ottica di un loro utilizzo nell’ambito del concordato preventivo biennale.
Secondo lo schema di Ddl. presentato al Parlamento dall’Esecutivo nel mese di aprile, uno dei criteri guida per la revisione generale degli adempimenti tributari che il Governo avrebbe dovuto seguire consisteva nella razionalizzazione degli obblighi dichiarativi in un quadro di reciproca e leale collaborazione, privilegiando l’adempimento spontaneo e riducendo gli adempimenti anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità. Tutto ciò con la finalità di rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti.
Nel testo che ha ottenuto il via libero definitivo, invece, il criterio direttivo muta: non si fa più riferimento a un superamento degli ISA, bensì alla loro semplificazione, razionalizzazione e revisione sempre nell’ottica di rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti.
Viene inoltre previsto un rafforzamento dei regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, “per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”.
La previsione accoglie forse l’appunto che da più parti è stato mosso con riguardo agli attuali benefici previsti dal regime premiale ISA i quali, avendo un modesto appeal, non incentivano e giustificano la dichiarazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione e i conseguenti maggiori oneri fiscali.
Nello schema del Ddl., inoltre, viene prospettato l’utilizzo dei risultati derivanti dall’applicazione degli ISA anche per la formulazione della proposta di concordato preventivo biennale per i soggetti di minori dimensioni, a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo.
ISA impiegati anche per la proposta di concordato preventivo biennale
La proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che il contribuente dovrà impegnarsi ad accettare e a rispettare previo contraddittorio con modalità semplificate, potrà essere formulata dall’Agenzia delle Entrate non solo utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione, ma anche (come risulta dal testo modificato del Ddl.) “sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili”.
Sembrerebbe prospettarsi quindi un’ulteriore evoluzione di questi strumenti di stima presuntiva del reddito di imprese e professionisti che, oggi, non rappresentano più un metodo di accertamento (come avveniva per i paramenti contabili e gli studi di settore), ma piuttosto uno strumento di compliance fiscale.
Fonte: Eutekne INFO
Paola RIVETTI