A decorrere dal periodo d’imposta 2025, ai sensi del suddetto art. 3 comma 5-bis, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione obbligatoria dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro, senza possibilità di applicazione, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97.La suddetta sanzione:- non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza;- è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza.

Fonte: Eutekne INFO

Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO

CONDIVIDI