Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli REDDITI PF, SC, SP, ENC, Consolidato nazionale e mondiale e IRAP 2025, corredate dalle relative istruzioni alla compilazione. Manca ancora all’appello il quadro LM, dedicato ai contribuenti in regime forfetario, attualmente in fase di aggiornamento.

Con riguardo al modello REDDITI PF 2025 si segnalano, tra le altre, le seguenti novità:
– la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF e l’aumento della detrazione d’imposta per i redditi da lavoro dipendente e assimilato (art. 1 del DLgs. 216/2023);
– la riduzione di 260 euro delle detrazioni d’imposta per oneri, in relazione ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (art. 2 del DLgs. 216/2023);
– l’indennità di 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico e un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024 (c.d. “bonus Natale”);
– la riformulazione del quadro RM e la sua suddivisione in quattro nuove sezioni;
– lo “sdoppiamento” della cedolare secca all’interno del quadro RB, per fare spazio alla nuova aliquota del 26% per le locazioni brevi.

Per quanto concerne gli interventi “edilizi”, viene contemplata l’aliquota del 70% per le spese sostenute nel 2024 che possono beneficiare del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, e si tiene conto delle novità dell’art. 4-bis comma 4 del DL 39/2024 che per le spese sostenute dal 2024 (per i “solari”) per interventi superbonus, sismabonus e “bonus barriere 75%” stabilisce la ripartizione in 10 quote annuali. Quanto al bonus mobili, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, i modelli tengono conto del limite di 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024.

Nel quadro RA delle bozze dei modelli REDDITI PF e SP, viene recepita la nuova disciplina relativa all’esenzione dei redditi dominicali e agrari a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, la cui applicazione per gli anni 2024 e 2025 varia a seconda dello scaglione reddituale, ex art. 1 comma 44 della L. 232/2016.
Inoltre, per i redditi derivanti dalle attività agricole, le bozze dei modelli dichiarativi accolgono le modifiche recate dall’art. 1 del DLgs. 192/2024 (nei quadri RA e RD dei modelli REDDITI PF e SP, nonché nel quadro RF dei modelli REDDITI SP e SC).

Allo stesso modo il quadro RF delle bozze dei modelli REDDITI PF, SP e SC recepisce le novità del citato decreto che ha eliminato il doppio binario civilistico-fiscale per la conversione dei crediti e dei debiti in valuta al tasso di cambio di fine esercizio. Considerato che tale previsione risulta immediatamente efficace, attraverso le variazioni in aumento/diminuzione viene data rilevanza fiscale agli utili e le perdite su cambi iscritti nel bilancio relativo al 31 dicembre 2023.

Anche il quadro RE, dedicato alla determinazione del reddito di lavoro autonomo degli esercenti arti e professioni, recepisce le novità previste dal DLgs. 192/2024, tra le quali spicca la deducibilità per quote di ammortamento dei beni immateriali (cui è dedicato il nuovo rigo RE10A).

Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione (VII-A), riservata ai contribuenti che optano per il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili secondo il nuovo regime introdotto dagli artt. 10 e 11 del DLgs. 192/2024. Sono stati conseguentemente modificati:
– il quadro RF, in cui è stato previsto un codice, tra le variazioni in diminuzione, per la deduzione per quote costanti dell’eventuale saldo negativo delle divergenze in caso di adozione del c.d. “metodo del saldo globale”;
– il quadro RV, in cui devono essere evidenziate le divergenze tra valori contabili e fiscali conseguenti al cambiamento di principi contabili.

Le bozze diffuse dall’Agenzia delle Entrate risentono, inoltre, del fatto che il 2024 è il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024; a tal fine, è stato inserito il quadro CP “Concordato preventivo”.

All’interno del nuovo quadro verrà determinata anche l’imposta sostitutiva opzionale di cui all’art. 20-bis del DLgs. 13/2024, da applicare sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta.

Il nuovo quadro deve inoltre essere utilizzato per esporre le variazioni di cui agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024, che influiscono sul reddito concordato 2024, al fine di determinare il reddito rettificato (d’impresa o di lavoro autonomo) che dovrà essere riportato nei quadri reddituali di competenza (RE, RF o RG), per essere assoggettato a tassazione.

In un’apposita sezione sarà esposto il reddito effettivo 2024, ossia il reddito ordinariamente determinato senza tenere conto degli effetti del CPB, mentre in un’altra sarà segnalata la presenza di cause di cessazione o decadenza relative al periodo d’imposta 2024.

FONTE: Eutekne Info

REDAZIONE

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