Con l’ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025 la Cassazione ha ribadito che i rimborsi chilometrici agli associati sono integralmente deducibili per l’associazione professionale.
Il dispositivo merita di essere segnalato per il suo percorso argomentativo che risulta finalmente lineare e coerente.
Partendo dai fatti di causa, nell’ambito del contenzioso giunto dinanzi ai giudici di legittimità, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la deduzione dell’intero costo di trasporto rimborsato su base chilometrica ai singoli associati di un’associazione professionale (sulla base di schede compilate dagli stessi in relazione a singoli incarichi professionali), che avevano sostenuto la spesa utilizzando i propri mezzi di trasporto.
Secondo l’Ufficio, il costo era parzialmente deducibile ai sensi dell’art. 164 del TUIR (per il 40%, secondo la norma applicabile ratione temporis).
La Cassazione ha respinto il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo che nel caso di specie non fosse applicabile l’art. 164 del TUIR, bensì il generale criterio di deducibilità delle spese dettato dall’art. 54 del TUIR.
Secondo la Cassazione, infatti, l’art. 164 del TUIR costituisce una norma speciale rispetto all’art. 54 del TUIR, in quanto introdotta al fine di tener conto dell’uso anche promiscuo del mezzo di trasporto utilizzato dal professionista in via strumentale all’esercizio della professione. La norma ha dunque previsto una deducibilità forfetaria delle spese relative a tale bene, senza necessità di un’indagine sulla finalità del singolo trasporto.
Per la Suprema Corte, l’art. 164 del TUIR non osta alla deduzione di specifiche e comprovate spese di trasporto riconducibili a mezzi di proprietà dei singoli associati, purché sussistano i presupposti della disciplina generale e in particolare l’inerenza all’attività propria dell’associazione.
Sulla base di tale argomentazione la Cassazione ha quindi formulato il seguente principio di diritto: “Ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell’associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell’associazione professionale che l’abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40 % delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all’attività dell’associazione professionale”.
Come accennato, si tratta di una pronuncia di rilievo in quanto la giurisprudenza di legittimità, pur affermando la legittimità della deduzione dei rimborsi, si era espressa in modo non del tutto coerente (si veda “Per la Cassazione rimborsi chilometrici negli studi associati pienamente deducibili” del 14 gennaio 2022).
La Cassazione aveva infatti più volte ricondotto la deducibilità dei rimborsi chilometrici all’applicazione dell’art. 164 del TUIR. Ad esempio, secondo l’ordinanza n. 2831/2022, le spese relative ai veicoli, anche non di proprietà, erano state considerate deducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR, generalmente in misura parziale ovvero in misura integrale solo per quei veicoli destinati esclusivamente all’attività propria dell’impresa, circostanza che doveva essere provata dal contribuente.
La pronuncia in esame conferma l’esistenza di una differenza sostanziale tra i presupposti di applicabilità degli artt. 164 e 54 del TUIR (si veda “Per i rimborsi chilometrici agli associati ci vuole la prova dell’inerenza” del 10 febbraio 2022). Nel caso dell’art. 164 del TUIR, il legislatore fissa un criterio di deducibilità forfetario relativo a tutti i costi dell’auto, presumendo un uso promiscuo e disinteressandosi della misura in cui viene effettivamente usata l’autovettura per finalità professionali. Il rimborso spese, invece, individua una specifica trasferta, consentendo di valutarne l’inerenza in modo oggettivo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
La pronuncia va coordinata, infine, con le novità introdotte con l’art. 1 comma 81 lett. b) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che ha previsto nuovi obblighi di tracciabilità ai fini della deducibilità, in capo al datore di lavoro o committente, delle spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea. In particolare, sono deducibili i rimborsi analitici relativi alle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi se i pagamenti sono eseguiti con metodi di pagamento tracciabili. Dal momento che l’associato non è tecnicamente un dipendente, né un lavoratore autonomo (anche quando ha la partita IVA per altri incarichi), la nuova disposizione non dovrebbe applicarsi al caso di specie. Trattandosi, tuttavia, di norma particolarmente controversa, un approccio prudenziale suggerirebbe di rimborsare tali spese con metodi tracciabili, nell’attesa che sul punto intervengano chiarimenti di fonte ufficiale.
FONTE: Eutekne Info
Alessandro COTTO e Giulia LUBRANO