Per gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), di cui all’art. 188-bis del DLgs. 152/2006, deve essere effettuata dal 15 dicembre 2024 (cioè dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del DM 59/2023, avvenuta il 15 giugno 2023) ed entro i 120 (anziché entro 60) giorni successivi, ossia entro il 14 aprile 2025.
È una delle disposizioni contenute nel Ddl. di conversione del DL 27 dicembre 2024 n. 202 (c.d. decreto “Milleproroghe”), che ieri ha ottenuto il via libera definitivo dalla Camera dopo il voto di fiducia.
In verità, la norma demanda a un decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica di prevedere la suddetta proroga da 60 a 120 giorni del termine, di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del DM 59/2023, per l’iscrizione al RENTRI da parte del primo gruppo di operatori, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 202/2024. Per via del fatto che era fissata al 13 febbraio 2025 la scadenza per l’iscrizione da parte di questo primo gruppo di operatori, probabilmente la maggior parte dei soggetti tenuti all’adempimento vi ha già provveduto (si veda “Iscrizione al RENTRI per 70 mila operatori entro il 13 febbraio 2025” del 24 gennaio 2025).
In merito, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto ieri con un comunicato che sono 153.000 le unità locali, appartenenti a 79.000 operatori economici, che si sono iscritte al Registro. In poco più di 7 giorni – si legge – sono stati vidimati digitalmente tramite il sistema RENTRI circa tre milioni di formulari e 94.000 registri di carico e scarico, per complessive 180.000 movimentazioni comunicate al portale.
Invariate le altre scadenze
Rimangono invariate le altre scadenze delineate dall’art. 13 comma 1 del DM 59/2023, in base alle quali devono iscriversi al RENTRI anche:
– gli enti o le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti per i quali l’obbligo di iscrizione decorre dal ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore del DM 59/2023 (avvenuta il 15 giugno 2023) ed entro i 60 giorni successivi. Ciò significa che per questo secondo gruppo l’iscrizione dovrà avvenire dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025;
– tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DM 59/2023, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i 60 giorni successivi, ossia dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.
Entro quest’ultimo termine del 13 febbraio 2026, quindi, salvo future proroghe, dovranno provvedere a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) e c) del DM 59/2023, attraverso l’apposita piattaforma telematica, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi (salvo qualche eccezione), gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti e i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del DLgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
FONTE: Eutekne Info
Arianna ZENI