Nella giornata di ieri, 11 giugno 2025, l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la versione definitiva del nuovo documento OIC 30, che disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa dei bilanci intermedi e aggiorna la precedente versione del principio contabile, risalente al 2006.
Il documento conferma sostanzialmente il contenuto della bozza, pubblicata il 17 settembre 2024 e sottoposta a consultazione fino al 18 novembre 2024.

I bilanci intermedi sono definiti come i bilanci relativi a periodi contabili di durata inferiore all’intero esercizio.
Il principio contabile si applica alle società che sono tenute per legge, o scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio, ivi incluso il bilancio consolidato intermedio, e disciplina la redazione di bilanci predisposti in situazioni fisiologiche nella vita della società, mentre non viene analizzato il contenuto delle situazioni contabili redatte in momenti particolari della vita della società, quali ad esempio la situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447 c.c.
Ciò non esclude che, nell’ambito della loro discrezionalità, gli amministratori possano applicare i criteri di valutazione previsti dall’OIC 30 anche in questi casi.

Coerentemente con la disciplina del DLgs. 139/2015, il principio contabile precisa che i documenti che compongono il bilancio intermedio sono differenziati in base alla categoria dimensionale di appartenenza. Pertanto, il Rendiconto finanziario è obbligatorio solo per le imprese di maggiori dimensioni, mentre le micro imprese possono non presentare la Nota integrativa se forniscono determinate informazioni in calce allo Stato patrimoniale.

Seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30, il principio si basa sull’assunto che:
– i bilanci intermedi siano redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio d’esercizio (o consolidato);
– le valutazioni siano effettuate considerando il periodo intermedio come un autonomo “esercizio”.

Sulla base di tali assunti viene esplicitato, conformemente alle regole ordinarie del bilancio d’esercizio, che l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un successivo bilancio, come previsto dal documento OIC 24.

Il principio contabile prevede, poi, tenuto conto di quanto previsto dalla precedente versione dell’OIC 30 e dalla prassi internazionale (IAS 34), che le imposte sul risultato del periodo intermedio sono determinate applicando all’utile intermedio prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata sulla base dell’aliquota in vigore alla data di chiusura del periodo intermedio.

Si tratta di uno degli aspetti più rilevanti, tanto che l’OIC aveva sottoposto ai partecipanti alla consultazione specifici quesiti, chiedendo se condividevano l’impostazione adottata o se, invece, avrebbero preferito un approccio alternativo.
La versione definitiva dell’OIC 30 conferma sostanzialmente quanto già previsto nella bozza, ma, alla luce dei commenti ricevuti da alcuni commentatori in sede di consultazione, che hanno manifestato incertezze sul funzionamento dell’aliquota fiscale annua effettiva, per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l’OIC ha riformulato e integrato gli esempi riportati nell’Appendice B.

Le “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” evidenziano che la soluzione adottata ha, tra l’altro, il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell’Euronext Growth Milan, che attualmente possono redigere la relazione semestrale sia in base agli IAS/IFRS che in base agli OIC.

Tenuto conto delle modalità di calcolo delle imposte intermedie sul reddito, il principio non richiede di suddividere in sottovoci la voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” del Conto economico.
Analoghe considerazioni valgono per la contropartita patrimoniale da utilizzare (ad esempio, la voce “B.2 – Fondi per imposte, anche differite”).

Ultimo aspetto da evidenziare attiene alla decorrenza.
Il nuovo principio contabile si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, è possibile applicare il principio in via anticipata ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

Lo standard setter ha, quindi, posticipato di un anno l’entrata in vigore (obbligatoria) del principio contabile rispetto a quanto inizialmente preventivato al momento della pubblicazione della bozza.
Risulta confermato, invece, che gli eventuali effetti derivati dall’applicazione del nuovo principio sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29. Tuttavia, la società che redige per la prima volta il bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del Conto economico e del Rendiconto finanziario.

FONTE: Eutekne Info

Silvia LATORRACA

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