L’art. 1 comma 266 della L. 178/2020, nel sostituire l’art. 6 del DL 23/2020, ha concesso un termine ampio (approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo) per la copertura delle perdite rilevanti ex artt. 2446, 2447 e 2482-bis e 2482-ter c.c. emergenti dai bilanci in corso al 31 dicembre 2020. La versione originaria del citato art. 6 prevedeva, infatti, che i provvedimenti di copertura delle perdite rilevanti dovessero aver luogo entro il 31 dicembre 2020. Rispetto alle incombenze richieste, però, non tutto è “sospeso”: gli amministratori sono comunque chiamati a convocare senza indugio l’assemblea sottoponendo alla stessa una relazione sulla situazione patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale (o del revisore nel caso di srl sprovvista dell’organo di controllo). L’assemblea, condivisi i suddetti documenti, può deliberare di rinviare “gli opportuni provvedimenti” entro il termine massimo coincidente con quello di approvazione del bilancio 2025.
Un elemento importante da tener in debita considerazione è l’utilizzabilità del bilancio d’esercizio 2020 quale “situazione patrimoniale” da prendere a base per la decisione assembleare. Le norme di legge non dettano uno specifico termine circa il lasso temporale massimo che deve intercorrere tra la data della situazione patrimoniale e quella della delibera dell’assemblea dei soci. La giurisprudenza in più pronunce (si veda, ad es., Cass. 2 aprile 2007 n. 8221 e più recentemente, Cass. 21 gennaio 2020 n. 1187) ha ammesso la possibilità di utilizzare il bilancio d’esercizio ai fini della copertura delle perdite rilevanti ma a condizione che lo stesso possa considerarsi “attuale”. Lo stato di aggiornamento del bilancio d’esercizio va soprattutto riferito all’esistenza di eventuali fatti sopravvenuti idonei a far ritenere che la situazione patrimoniale in esso rappresentata possa essere mutata nel frattempo in modo significativo. Il Comitato notarile della Regione Campania, con la Massima n. 6, ha ritenuto che “non può in ogni caso ritenersi aggiornata (salvo deroghe previste da normative speciali) una relazione sulla situazione patrimoniale che risalga a oltre quattro mesi prima della data fissata per la riunione assembleare”.
Da quanto detto ne consegue che gli amministratori (e i sindaci nelle loro osservazioni) devono porre particolare attenzione all’analisi dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio 2020 per verificare se nel frattempo sia maturata una perdita interinale dell’esercizio 2021 che, al netto di quella emersa nel bilancio 2020, possa configurare le fattispecie di cui agli artt. 2446, 2447 o 2482-bis e 2482-ter c.c.
La suddetta criticità potrebbe rivelarsi con maggiori probabilità soprattutto in quelle società che risultano ancora colpite in modo significativo dalla crisi pandemica e decidano di approvare il bilancio 2020 a giugno/luglio 2021.
La disposizione agevolativa dell’art. 6 del DL 23/2020 non si estende, infatti, alle perdite 2021 che, qualora dovessero, di per sé, ovvero senza tenere conto di quelle 2020 “sospese”, portare il capitale al di sotto della misura minima legale, determinerebbero la necessità di copertura della perdita e di reintegro del capitale almeno nella misura minima legale pena l’accertamento della causa di scioglimento ex art. 2484 comma 1 n. 4 c.c. (fattispecie espressamente sospesa per le sole perdite emerse nel bilancio in corso al 31 dicembre 2020).
Gli amministratori di società che dovessero trovarsi in siffatte condizioni dovranno redigere una situazione patrimoniale a data intermedia (ad es. al 31 marzo 2021), in conformità al principio contabile OIC 30, e proporre ai soci “gli opportuni provvedimenti”, non potendo rinviare l’obbligo “ricapitalizza o liquida”. Un interrogativo che si potrebbe porre è se la delibera di copertura possa essere fatta “al netto” delle perdite 2020 per le quali è possibile fruire della sospensione “quinquennale”. Ad avviso di chi scrive tale comportamento è assolutamente ammissibile laddove gli amministratori confortino tale scelta con un piano industriale che mostri ragionevoli aspettative sulla tempistica stimata per il ripianamento delle perdite e, possibilmente, sugli interventi programmati.
A tale ultimo proposito si consideri, inoltre, che la situazione patrimoniale a data intermedia 2021 non potrebbe neanche beneficiare della deroga prevista dall’art. 38-quater del DL 34/2020 circa l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, per cui gli amministratori dovranno illustrare in modo appropriato nella propria relazione alla situazione patrimoniale i dubbi significativi sulla continuità, i rischi associati e i piani e le azioni che consentono alla società di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
Fonte: Eutekne INFO
Ermando BOZZA