Un aspetto delicato al quale i professionisti devono porre particolare attenzione in questo periodo dell’anno riguarda la gestione delle fatture e, in particolare, il momento di emissione (cioè trasmissione) di quelle attive e di ricezione (cioè possesso) delle passive.
Con riguardo alle prime, occorre ricordare che l’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 consente di “slegare” la data di effettuazione dell’operazione da quella di emissione del documento. Ne consegue, ad esempio, che il soggetto passivo che consegna un bene mobile il 29 dicembre 2023, dovrà computare l’IVA a debito nell’ultima liquidazione periodica dell’anno, anche laddove trasmetta il file XML al SdI il 2 gennaio 2024.
Tale facoltà reca inevitabili conseguenze anche sul cessionario o committente. È bene ricordare, infatti, che per le fatture emesse negli ultimi giorni dell’anno il diritto alla detrazione dell’IVA (connesso al momento di esigibilità dell’imposta) segue criteri parzialmente diversi da quelli dei mesi precedenti.
L’esercizio della detrazione dell’IVA è, in linea generale, subordinato all’esistenza di un duplice requisito (Corte di Giustizia 29 aprile 2004, causa C-152/02, e circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018).
Il termine iniziale per l’esercizio del suddetto diritto è infatti individuato nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario o committente, la duplice condizione:
– dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (requisito sostanziale);
– del possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72 (requisito formale).
In via ordinaria, l’art. 1 del DPR 100/98 consente di esercitare il diritto alla detrazione IVA nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo.
Tuttavia, è prevista un’eccezione “per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente”, vale a dire per le fatture “a cavallo d’anno” (da intendersi riferite a operazioni la cui esigibilità si realizza l’anno precedente rispetto a quello di ricezione del documento).
Sul piano operativo, dunque, non può essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione del mese di dicembre 2023 (entro il termine del 16 gennaio 2024 con liquidazioni su base mensile) per gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2023, se la fattura è ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2024.
Si pensi, ad esempio, a una prestazione di servizi ricevuta, il cui corrispettivo è pagato il 29 dicembre 2023, documentato da fattura emessa dal prestatore il 3 gennaio 2024 e in tale data recapitata via SdI al committente.
Come accennato, a norma dell’art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72, è infatti possibile l’emissione del documento entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (quest’ultima data deve comunque essere riportata sulla fattura, se diversa da quella di emissione).
Nel caso descritto, il prestatore è tenuto a far confluire l’IVA nella liquidazione dell’ultimo mese o trimestre 2023, mentre il committente – per effetto del menzionato art. 1 del DPR 100/98 – non può esercitare il diritto alla detrazione computando l’imposta a credito nell’ultima liquidazione periodica del 2023, neppure se provvede ad annotare la fattura ricevuta entro il 15 gennaio 2024. L’IVA, in tale ipotesi, potrà essere detratta, infatti, soltanto a decorrere dal mese di ricezione del documento di acquisto.
L’eccezione prevista per le operazioni di fine anno riguarda anche le fatture differite (come per le cessioni di beni scortate da DDT), il cui termine di emissione del documento ex art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72 corrisponde al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
Nel caso in cui la consegna dei beni sia avvenuta, ad esempio, il 19 e il 21 dicembre 2023, la fattura potrebbe essere emessa il 15 gennaio 2024, senza permettere al cessionario di esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione riferita al mese precedente.
Questo e altri aspetti operativi sono stati esaminati nella Procedura Pratica n. 80/2023.
Retroimputazione permessa dopo la delega fiscale
La legge delega di riforma fiscale (art. 7 comma 1 lett. d) della L. 111/2023) contempla una revisione della disciplina della detrazione IVA.
Per quanto qui d’interesse, in relazione agli acquisti per cui l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, verrebbe consentito l’esercizio del diritto alla detrazione entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui il documento è ricevuto dal cessionario o committente.
Se al principio venisse data attuazione nel corso del 2024 e le disposizioni divenissero efficaci, questo permetterebbe di computare nella liquidazione di dicembre 2024 l’IVA a credito derivante da un’operazione effettuata a fine dicembre di tale anno il cui documento è ricevuto dall’acquirente entro il 15 gennaio 2025.
Fonte: Eutekne INFO
Luca BILANCINI e Emanuele GRECO