Lo schema di DLgs. recante disposizioni in materia di procedimento accertativo, che nel Titolo II contiene la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, è stato trasmesso al Parlamento e assegnato alle competenti Commissioni per la formulazione dei relativi pareri.
Nella giornata di ieri la Commissione Finanze della Camera ha espresso il proprio parere favorevole, formulando tuttavia diverse osservazioni relativamente ad alcuni aspetti critici; in particolare, la Commissione chiede al Governo di valutare l’opportunità di:
– inserire all’interno della procedura di concordato preventivo biennale una fase di effettivo contraddittorio preventivo tra Agenzia delle Entrate e contribuente;
– estendere l’applicazione del nuovo istituto anche ai contribuenti che non raggiungono un punteggio di affidabilità fiscale pari a “8”;
– rivedere i termini di perfezionamento del procedimento di concordato preventivo biennale, in relazione agli ulteriori e connessi adempimenti fiscali.

Relativamente a quest’ultimo punto, il testo del DLgs. approdato in Parlamento si discosta da quello della bozza circolata nei giorni precedenti all’approvazione dello schema di DLgs. da parte del Consiglio dei Ministri, prevedendo ora un nuovo termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve elaborare e comunicare al contribuente la proposta di concordato.
Uno dei punti critici della disciplina del nuovo istituto è infatti costituito dalla serrata calendarizzazione dei passaggi che avrebbero portato alla formulazione della proposta di concordato da parte dell’Amministrazione, e alla successiva eventuale accettazione da parte del contribuente; i termini previsti dalla bozza di schema di DLgs. sono infatti stati ritenuti da più parti troppo stringenti e troppo a ridosso della scadenza dei termini per il versamento di saldo e primo acconto di imposte sui redditi e IRAP.

Rispetto alla bozza, lo schema di DLgs. prevede ora un nuovo termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve elaborare e comunicare al contribuente la proposta di concordato; tale termine, inizialmente fissato al quinto giorno precedente alla scadenza del termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (in altre parole, al 25 giugno), viene ora ancorato al momento di invio dei dati necessari per la formulazione della proposta di concordato da parte del contribuente.

Secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 dello schema di DLgs., la proposta di concordato dovrà infatti essere formulata e comunicata dall’Agenzia delle Entrate entro il quinto giorno successivo a quello di invio dei citati dati da parte del contribuente; non viene quindi previsto un termine fisso entro cui l’Agenzia delle Entrate deve elaborare la proposta, ma un termine mobile, che varia a seconda del momento in cui il contribuente invia i propri dati.
Ad esempio, un contribuente che invia i dati il 6 maggio dovrebbe ricevere la proposta di concordato entro l’11 maggio; se l’invio dei dati viene effettuato il 3 giugno, la proposta dovrebbe essere formulata entro l’8 giugno. Il termine per l’accettazione della proposta rimane fissato al 30 giugno, a prescindere dal momento in cui tale proposta viene ricevuta dal contribuente.

Per effetto di tale impostazione, il procedimento che porta alla formulazione ed eventuale accettazione della proposta di concordato preventivo biennale può essere così sintetizzato:
– messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei programmi informatici necessari per l’acquisizione dei dati, entro il 15 marzo (entro il mese di aprile, per il primo anno di applicazione);
– comunicazione dei dati da parte del contribuente, mediante i citati programmi informatici, entro il 20 giugno (21 luglio, per il primo anno di applicazione);
– comunicazione della proposta di concordato da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante i citati programmi informatici, entro il quinto giorno successivo all’invio dei dati da parte del contribuente;
– eventuale adesione del contribuente alla proposta di concordato, entro il 30 giugno (31 luglio, per il primo anno di applicazione).

Concesso più tempo al contribuente per riflettere

La procedura attualmente prevista potenzialmente concede più tempo al contribuente per riflettere sull’opportunità di accettare o meno la proposta di concordato formulata dall’Agenzia delle Entrate; tale risultato viene tuttavia raggiunto spostando sul contribuente l’onere di provvedere tempestivamente alla comunicazione dei dati richiesti ai fini della formulazione della proposta, e non con la determinazione di un termine più ampio per l’accettazione, che per ora rimane bloccata al 30 giugno (a regime).

La disciplina descritta potrebbe tuttavia nuovamente variare, sulla spinta dei pareri formulati dalle commissioni competenti di Camera e Senato, che dovranno essere espressi entro il 12 gennaio 2024.

Fonte: Eutekne INFO

Alberto GIRINELLI

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