Ieri in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1 recante la razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, attuativo della L. 111/2023. L’art. 11 di tale decreto (DLgs. “Adempimenti”) interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

La norma modifica l’art. 2 commi 1 e 2 del DPR 322/98 stabilendo che, con effetto dal 2 maggio 2024, le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES presentino le dichiarazioni fiscali, rispettivamente, entro il 30 settembre (in luogo del 30 novembre) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta o entro l’ultimo giorno del nono mese successivo (in luogo dell’undicesimo mese attualmente previsto) a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Con l’anticipazione del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta si riallineano, in sostanza, i termini ordinari rispetto a quelli specificamente previsti nelle ipotesi di liquidazione e di trasformazione, fusione e scissione (non coinvolti dalle modifiche in esame).

La norma non interviene, infatti, sui termini di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta interinale “ante operazione straordinaria”, che restano disciplinati dagli artt. 5 e 5-bis dello stesso DPR 322/98.
Quest’ultimo dispone che, in caso in caso di trasformazione di una società non soggetta all’IRES in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data: la dichiarazione del periodo “ante trasformazione” va quindi presentata (dalla società trasformata per conto della società trasformanda) entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di efficacia giuridica dell’operazione.

Regole analoghe sono previste nei casi di fusione (non retrodatata), il cui obbligo ricade in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante.
Ad esempio, per una fusione per incorporazione con efficacia giuridica dal 17 settembre 2024, la dichiarazione del periodo “ante fusione” (1° gennaio 2024 – 16 settembre 2024) deve essere presentata dalla società incorporante (per conto della società incorporata) entro il 30 giugno 2025.

Nell’ipotesi di scissione, poi, la stessa disciplina prevede che, in caso di scissione totale, la società designata deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa con i termini decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c., indipendentemente da eventuali effetti retroattivi: la dichiarazione del periodo “ante scissione” (non retrodatata) della scissa, va presentata (da parte della beneficiaria o della designata) entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di efficacia giuridica dell’operazione.

Relativamente, invece, al periodo di imposta “post operazione straordinaria”, ossia la frazione di esercizio che va dalla data di efficacia giuridica dell’operazione al 31 dicembre (data ipotizzata di chiusura dell’esercizio), la dichiarazione deve essere presentata entro i termini ordinari che risulteranno, per effetto della modifica intervenuta, anticipati al 30 settembre dell’anno successivo.
I medesimi termini ordinari si applicano agli obblighi dichiarativi relativi al periodo di imposta antecedente a quello in cui si perfeziona l’operazione straordinaria (ad esempio, la dichiarazione del 2023, per la fusione con efficacia dal 17 settembre 2024).

Anche con riferimento alle ipotesi di liquidazione, l’art. 5 del DPR 322/98 dispone che la dichiarazione relativa al periodo “ante liquidazione”, compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.
La dichiarazione relativa al periodo finale, poi, va presentata entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale (se prescritto): secondo la ris. Agenzia delle Entrate n. 66/2010, tuttavia, il termine è da stabilirsi nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura della liquidazione (e non nei nove mesi successivi).

Relativamente invece ai periodi intermedi, laddove la liquidazione si prolunghi oltre il periodo di imposta in corso alla suddetta data, la dichiarazione va presentata entro i termini ordinari di cui all’art. 2 del DPR 322/98 che, per effetto della modifica intervenuta, risulteranno anticipati all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
I medesimi termini ordinari si applicano agli obblighi dichiarativi di una società di persone sciolta senza intraprendere la formale procedura di liquidazione, anch’essi quindi anticipati in sostanza di due mesi.

Fonte: Eutekne INFO

Sara BERNARDI

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