In sede di conversione del DL 73/2022 (DL “Semplificazioni fiscali”), è stata prevista una significativa revisione dell’art. 3 comma 2 del decreto, consistente nel ripristino del termine per la presentazione degli elenchi INTRASTAT precedentemente in vigore.
La disposizione entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.
Con la modifica descritta, dunque, l’invio degli elenchi torna a dover essere effettuato entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento e non entro l’ultimo giorno del mese successivo, come aveva previsto il DL 73/2022 (prima della conversione in legge).
Sotto il profilo strettamente normativo, rimane comunque abolito l’art. 3 comma 1 del DM 22 febbraio 2010 e il termine di presentazione è ora individuato dalla norma primaria in materia di INTRASTAT (art. 50 comma 6 del DL 331/93).
È possibile ipotizzare che la ragione del “dietrofront” operato dal legislatore risieda nella necessità di inviare tempestivamente i dati degli scambi intracomunitari alla Commissione (Eurostat), alla luce di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 1197/2020 e relativi allegati.
Ciò premesso, come detto, l’art. 3 comma 2 del DL 73/2022 aveva originariamente fissato la scadenza nell’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi sono riferiti, mentre la nuova disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto, ripristina il precedente termine di presentazione.
Stante la successione delle due norme e l’assenza di un regime transitorio espresso o di chiarimenti ufficiali dell’Amministrazione finanziaria, sembrerebbe utile soffermarsi sugli adempimenti relativi agli elenchi in scadenza o appena scaduti.
Per quanto concerne il mese di maggio, considerato che il DL 73/2022 è entrato in vigore il 22 giugno 2022 (giorno successivo alla pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale), la trasmissione dei modelli entro il 30 giugno 2022 è da ritenersi effettuata tempestivamente.
La data del 25 del mese successivo dovrebbe tornare applicabile per i termini non ancora decorsi al giorno di entrata in vigore della legge di conversione.
Secondo
questa impostazione, gli elenchi riferiti al mese di luglio 2022
sarebbero da presentare entro il 25 agosto 2022 (ipotizzando che la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione avvenga
entro il 24 agosto 2022).
Dovrebbe essere “cristallizzato” anche il termine di presentazione degli elenchi relativi al mese di giugno 2022 nonché di quelli relativi al secondo trimestre 2022.
In base a quanto previsto dalla versione previgente dell’art. 50 comma 6-bis del DL 331/93, la presentazione sarebbe potuta avvenire entro il 31 luglio 2022. Atteso, tuttavia, che tale giorno era domenica, il termine sarebbe stato differito al 1° agosto 2022 (primo giorno feriale successivo) e, di conseguenza, sarebbe divenuto applicabile l’ulteriore rinvio al 22 agosto 2022, in forza delle disposizioni di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 (che differiscono i termini in scadenza fra il 1° e il 20 agosto).
Tale interpretazione non trova piena conferma nello scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, ove è stata indicata la data del 1° agosto 2022 quale termine di presentazione degli elenchi riferiti al mese di giugno o al secondo trimestre 2022.
Dovrebbe valere la proroga al 22 agosto
Nonostante la valenza prevalentemente statistica della comunicazione, si ritiene plausibile che possa valere la consueta proroga agostana che interessa gli adempimenti fiscali; in ragione di ciò, dovrebbero ritenersi comunque tempestivamente presentati gli elenchi inviati entro il 22 agosto 2022.
Tale conclusione sembrerebbe condivisibile, in quanto supportata, a livello normativo, dal combinato disposto:
– dell’art. 3 comma 3 del DL 73/2022, nella versione vigente a fine luglio 2022 (che, come detto, consentiva la presentazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento);
– dell’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011 e dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, recanti, rispettivamente, il differimento dei termini in scadenza nei giorni festivi e nel periodo tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno.
Diversamente opinando, si assisterebbe a una violazione dei principi contenuti nello Statuto del contribuente, il quale, all’art. 3 comma 1 della L. 212/2000, prevede che, salvo ipotesi specifiche, “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”.
Fonte: Eutekne INFO
Luca BILANCINI e Emanuele GRECO