L’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente forfetario costituisce parte integrante del suo compenso e concorre pertanto al computo del reddito imponibile. Questo, in estrema sintesi, è il principio contenuto nella risposta a interpello n. 428, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.

La questione posta all’esame dell’Amministrazione finanziaria concerne un contribuente che si avvale del regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014.
Posto che tale regime prevede che i soggetti aderenti non addebitino l’IVA in rivalsa, né esercitino il “diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti” ex art. 19 e seguenti del DPR 633/72, le fatture emesse da costoro saranno soggette a imposta di bollo sin dal momento della loro formazione.
Occorre, infatti, sottolineare che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 642/72, sono soggetti al tributo “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti”, qualora la somma indicata sia superiore a 77,47 euro e non sia soggetta a IVA.

Ad avviso dell’istante, l’importo ottenuto a seguito della richiesta di rimborso dell’imposta di bollo non dovrebbe configurare un ricavo imponibile, dal momento che l’art. 22 del DPR 642/72 prevede una solidarietà passiva nel pagamento “in capo a tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro” non soggetto al tributo fin dall’origine.

L’Agenzia delle Entrate, dopo avere ricordato che nell’ambito del regime forfetario il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti, pur confermando il principio di solidarietà di cui al citato art. 22 del DPR 642/72, ricorda, nondimeno, che l’obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture o sulle ricevute “è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento”, dal momento che su tale tipologia di atti “l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione” (cfr. anche la risposta a interpello 20 febbraio 2020 n. 67).

Atteso, quindi, che l’obbligo di corrispondere l’imposta è “in via principale a carico del prestatore d’opera”, la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo “fa parte integrante del suo compenso”, concorrendo, conseguentemente, “al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito” (risposta a interpello n. 428/2022).

L’Agenzia si era già espressa in merito, nella circolare 14 maggio 2021 n. 5, pur se in un diverso ambito. Nel documento di prassi, con riferimento alla fruizione dei contributi a fondo perduto erogati nell’ambito dell’emergenza sanitaria, veniva chiarito come le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non dovessero essere computate nel reddito. “Diversamente, sono considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (…), i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente (…). Risultano assimilate a tali ipotesi anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo” (circ. n. 5/2021, § 3.3).

Con la risposta a interpello 428, l’Amministrazione finanziaria ritiene, sostanzialmente, che tale principio possa assumere valenza generale. Ne discende che “l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente” assume “la natura di ricavo o compenso” concorrendo alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Fonte: Eutekne INFO

REDAZIONE

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