Nel corso di Telefisco 2022, il Ministero delle Finanze ha reso alcuni importanti chiarimenti in materia di tributi locali.
Limitando l’esame ai quesiti di maggior rilievo, si evidenzia anzitutto la risposta n. 1 in materia di agevolazione per “abitazione principale” ai fini IMU. Con tale risposta, il MEF ha richiamato quanto già puntualizzato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU recate dal DM 30 ottobre 2012, evidenziando che, qualora i componenti del nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in immobili diversi, la scelta dell’abitazione principale ex art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 deve avvenire in sede dichiarativa. A tal fine, per la compilazione della dichiarazione il contribuente (proprietario o titolare del diritto reale sull’immobile) deve barrare il campo 15 relativo all’esenzione e riportare nelle annotazioni «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019».
Il Ministero ha affermato la necessità della dichiarazione rilevando come non possano ravvisarsi ipotesi in cui il Comune sia già in possesso di elementi dai quali evincere l’immobile scelto (dovendosi escludere la validità di scelte rese tacitamente, mediante comportamenti concludenti).
Di particolare interesse, anche alla luce dei giudizi attualmente in essere, è il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per la disapplicazione delle sanzioni in ragione dell’oggettiva incertezza normativa inficiante la disciplina IMU relativa all’abitazione principale. Il Ministero richiama a tal proposito l’avvicendarsi di pronunce della Suprema Corte di contenuto diametralmente opposto.
Nessuna precisazione è stata invece fornita rispetto all’ipotesi di dissidi nella scelta tra i componenti del nucleo familiare: il MEF ha rimandato alle scelte dei singoli Comuni la risoluzione della questione.
Di rilievo anche la risposta n. 2, resa in relazione alle ipotesi di esenzioni dall’IMU previste dalla normativa emergenziale per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (quali agriturismi, ostelli, B&B, ecc.), a favore dei gestori dei medesimi che ivi esercitano la loro attività. È stata affermata la spettanza delle predette agevolazioni anche per le imprese individuali che non abbiano iscritto tali beni nel libro cespiti.
Il Ministero è poi intervenuto, in tema di canone unico patrimoniale, sulla dibattuta questione della ripartizione della soggettività attiva tra Province e Comuni in riferimento ai tratti di strada situati nei centri abitati. La risposta n. 5 precisa che, ai fini dell’individuazione della potestà impositiva tra gli enti locali, ai sensi dell’art. 1 commi 818 e 837 della L. 160/2019, i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (non rilevando la popolazione del Comune complessivamente considerato) sono di competenza comunale: il gettito del canone per la diffusione del messaggio pubblicitario di cui all’art. 1 comma 819 lett. b) spetta pertanto al Comune, mentre la Provincia non ha potestà impositiva per l’occupazione del suolo, e fermo restando che “in caso di diffusione di messaggio pubblicitario resta esclusa la possibilità di richiedere il canone per la fattispecie di occupazione”, ai sensi del comma 820.
Qualora invece il centro abitato abbia una popolazione inferiore, il tratto di strada che lo attraversa è di competenza provinciale: in caso di diffusione di un messaggio pubblicitario su tale tratto, alla Provincia spetta il canone per l’occupazione del suolo di cui all’art. 1 comma 819 lett. a) citato, mentre non le spetta comunque il canone di cui alla lett. b).
Degna di nota, infine, anche la risposta n. 6, in tema di canone per l’occupazione permanente per la fornitura di servizi di pubblica utilità con cavi e condutture ex art. 1 comma 831 della L. 160/2019, ove viene precisato che ricorre l’ipotesi di cui al comma 14-quinquies lett. a) dell’art. 5 del DL 146/2021 qualora sussista “una netta separazione legislativa, regolamentare o contrattuale” tra i titolari delle infrastrutture ed i titolari del bene distribuito con le stesse. In tale ipotesi, il canone è dovuto esclusivamente dal titolare della rete, in ragione del numero di utenze attivate dagli operatori che svolgono attività di vendita.
Per contro, sono assoggettate al canone in misura fissa di 800 euro le imprese che, ai sensi della lett. b) del comma 14-quinquies citato, svolgono soltanto attività strumentali ed accessorie all’erogazione dei servizi a rete, e pertanto non hanno alcun rapporto diretto con l’utente finale.
Peraltro, in tema di determinazione del canone, si richiama anche la risoluzione del 31 gennaio 2022 n. 1/DF, pubblicata ieri, che precisa che l’autonomia regolamentare degli enti locali nella determinazione del canone per l’occupazione delle aree destinate a mercati ex art. 1 comma 837 della L. 160/2019 deve estrinsecarsi nel rispetto dei limiti normativi di cui al comma 843.
Fonte: Eutekne INFO
Lorenzo MAGRO e Arianna ZENI