In sede di conversione del decreto “Aiuti” è stato introdotto nel DL 50/2022 l’art. 15-bis che ha modificato la disciplina in materia di dilazione dei debiti iscritti a ruolo “al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”.

Innanzitutto, è stato innalzato da 60.000 euro a 120.000 euro il valore soglia entro il quale è possibile chiedere la dilazione dei debiti iscritti a ruolo senza dover documentare lo stato di difficoltà. Inoltre, tale soglia, prima determinata in base al valore delle “somme iscritte a ruolo”, deve essere adesso determinata in relazione alle somme iscritte a ruolo “comprese in ciascuna richiesta”.

Si ritiene possibile presentare la richiesta di dilazione, senza dover documentare la temporanea difficoltà economica, anche per importi complessivamente superiori al valore soglia di 120.000 euro, a condizione che l’importo dei debiti iscritti a ruolo indicati in ciascuna richiesta di dilazione non sia superiore a 120.000 euro.

Sia il comunicato stampa con il quale Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato la modifica normativa in esame, sia la modulistica che ha reso disponibile ieri precisano che il valore soglia di 120.000 euro deve essere calcolato “considerando la somma degli importi residui delle sole cartelle/avvisi ricompresi nella richiesta di rateizzazione”. Si ritiene, quindi, che il valore soglia possa essere determinato in relazione a ciascuna cartella o avviso indicato nella singola istanza di dilazione.

Nel caso in cui nella cartella di pagamento ricevuta siano inclusi più ruoli relativi a diversi tributi, ciascuno di valore fino a 120.000 euro, resta il dubbio se il contribuente, per superare l’ostacolo rappresentato dal valore complessivo della cartella di pagamento, che escluderebbe la possibilità di chiedere la dilazione senza dover documentare lo stato di difficoltà temporanea, possa presentare distinte istante di dilazione in relazione a ciascun ruolo indicato nella cartella di pagamento.

Uno degli aspetti che merita particolare attenzione è la disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione.
Per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della L. 91/2022, è stato innalzato da cinque a otto il numero delle rate, anche non consecutive, non pagate che determina la decadenza dalla dilazione.

Inoltre, è stato riformulato l’art. 19 comma 3 lett. c) del DPR 602/73, in quanto nella formulazione applicabile per le dilazioni concesse per le richieste presentate prima del 16 luglio 2022 è stabilito che, in caso di decadenza della dilazione per mancato pagamento di cinque rate l’intero importo ancora dovuto è iscritto a ruolo; il debitore ha la facoltà di presentare una nuova istanza di dilazione a condizione che egli provveda al pagamento integrale delle rate scadute, alla data di presentazione della nuova istanza di dilazione.

Istanze presentate on line dal contribuente

Per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, in caso di decadenza, il carico non può essere nuovamente rateizzato. L’aggravio che potrebbe conseguire dalla nuova disposizione è, almeno in parte, attenuato con l’introduzione nell’art. 19 del DPR 602/73 del comma 3-ter, il quale prevede, a favore del contribuente decaduto dalla dilazione per mancato pagamento, di poter presentare istanze di dilazione per carichi diversi da quello per il quale è intervenuta la decadenza.

Rileva, inoltre, considerare che il legislatore ha previsto che, in caso di decadenza relativa a dilazioni ottenute a seguito di richieste presentate prima del 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato previo pagamento integrale delle rate scadute. In tal caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni introdotte con la modifica normativa.

Secondo quanto comunicato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei prossimi giorni dovrebbe essere possibile chiedere la dilazione per debiti iscritti a ruolo compresi in ciascuna richiesta fino a 120.000 euro accedendo con le credenziali SPID, CIE e CNS al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Attraverso tale servizio ciascun contribuente potrà presentare, in modo autonomo, la richiesta di dilazione ricevendo via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

Fonte: Eutekne INFO

Caterina MONTELEONE

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