Il Ddl. di conversione del DL 131/2024, oggi all’esame dell’Aula al Senato, contiene una modifica approvata alla Camera che prevede l’assoggettamento a IVA delle prestazioni di prestito o distacco di personale. La novità è stata inserita nell’art. 16-ter del citato DL 131/2024 (decreto c.d. “Salva-infrazioni”), finalizzato all’attuazione di obblighi derivanti da atti unionali e alla chiusura di procedure di infrazione e di “pre-infrazione”. Su questo testo il Governo ha preannunciato l’intenzione di porre la questione di fiducia.
Sarà, quindi, abrogato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Per espressa previsione normativa, la nuova disciplina sarà applicabile ai soli “distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025”, privilegiando così l’operatività.
L’intervento legislativo in esame discende dalla necessità di rendere le disposizioni nazionali conformi con il pronunciamento, sul tema, della Corte di Giustizia Ue. Con la sentenza dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, i giudici unionali hanno infatti ritenuto incompatibile con la direttiva 2006/112/Ce la norma italiana secondo cui non hanno rilevanza ai fini IVA le prestazioni di distacco del personale, in assenza di un differenziale tra l’importo riaddebitato e il costo del personale sostenuto (c.d. “mark up”) dalla società distaccante.
Per la Corte Ue, in linea generale, il distacco del personale configura una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, ricorrendo il requisito di onerosità dell’operazione ed essendo presente “un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto”.
In tale sede, è stata demandata al giudice del rinvio la valutazione se il pagamento delle somme da parte della società distaccataria configuri un effettivo corrispettivo riferito all’avvenuto distacco del personale e se il pagamento di tale somma sia una condizione affinché il distacco sia posto in essere. In quel caso si dovrebbe concludere che sussista un “nesso diretto” tra le due controprestazioni.
A seguito della decisione unionale, si sono succedute diverse pronunce di legittimità aventi ad oggetto il medesimo argomento.
In particolare, con le ordinanze di Cassazione nn. 5601, 5609 e 5615 del 2 marzo 2021 (e, da ultimo, n. 22700 del 12 agosto 2024), è stato disapplicato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, affermando che sarebbe sufficiente accertare che esista il “nesso diretto tra le due prestazioni ai fini del reciproco condizionamento, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”.
La Cassazione, in tale sede, non sembra avere tenuto conto dei principi unionali di certezza del diritto in merito all’efficacia delle sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia: esse, infatti, non dovrebbero avere effetto diretto nei confronti dei soggetti passivi, prima che vi sia una modifica della legislazione nazionale.
Si tratta di una posizione che era stata assunta da Assonime (circolare n. 8/2020), secondo cui deve essere tutelato il legittimo affidamento del contribuente che si sia conformato alla norma interna.
In quest’ottica appare giustificarsi la previsione della nuova disposizione, secondo cui la decorrenza è differita ai distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Come indicato anche nel dossier del Senato, in ossequio al principio del legittimo affidamento, sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata: “sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea; sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente”. Come precisa la Relazione illustrativa, però, la salvaguardia ivi prevista “non pregiudica gli accertamenti divenuti definitivi”.
Gli effetti della modifica normativa si riverberano, in primo luogo, sul diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo distaccatario. La spettanza della detrazione IVA, anche per la quota non eccedente il “mark up” del distacco, era infatti divenuta oggetto di controversie con l’Amministrazione finanziaria.
Il legislatore intende intervenire sul presupposto oggettivo delle prestazioni in esame. Esaminando, invece, la territorialità IVA, le prestazioni B2B rese a soggetti non stabiliti in Italia rimarrebbero estranee al campo di applicazione dell’imposta. Non è, difatti, integrato il presupposto territoriale, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, per le prestazioni “generiche”, tra cui rientrano anche distacchi e prestiti di personale (sussiste una deroga per le sole operazioni B2C ex art. 7-septies lett. e) del DPR 633/72).
In conseguenza di ciò, però, a differenza di quanto accade ad oggi, potrebbe essere riconosciuto il diritto al rimborso annuale ai sensi dell’art. 30 comma 3 lett. d) del DPR 633/72, poiché riferito ai soggetti passivi che effettuano in prevalenza “operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies”.
Fonte: Eutekne INFO
Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA