Con la modifica dell’art. 10-bis del DL 119/2018 operata dall’art. 2 del DLgs. n. 81/2025, decreto correttivo della riforma fiscale, è stata sancita in via definitiva la fatturazione esclusivamente in formato analogico (o elettronico extra SdI) in capo:
– ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
– ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL n. 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018).

Il rispetto del divieto comporta l’attenta valutazione della tipologia di operazione posta in essere.
Da un lato, ritenere che la prestazione rientri nell’ambito delle norme appena citate, con la conseguente emissione di una fattura cartacea in luogo di quella elettronica, potrebbe, in assenza dei requisiti, comportare l’applicazione della sanzione per omessa fatturazione di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97.

Al contrario, non considerare la natura sanitaria di una prestazione B2C, con invio al SdI di una e-fattura esporrebbe verosimilmente a sanzioni per la violazione delle norme sulla privacy (anche se sul punto non risultano precisazioni da parte delle autorità competenti).

Un sostegno nella verifica del corretto adempimento può venire dalla risoluzione 24 febbraio 2026 n. 9, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente stabilito un criterio per operare una distinzione fra le fatture che devono transitare dal Sistema di Interscambio e quelle che vanno, invece, emesse in formato analogico.
Secondo quanto può evincersi dal documento di prassi, il divieto opera nel caso in cui la prestazione sia resa da un soggetto che esercita una delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 del RD n. 1265/1934 o che sono individuate con decreto del Ministero della Salute.

Si tratta, in estrema sintesi, di operazioni che possono beneficiare dell’esenzione da IVA ex art. 10 comma 1 n. 18) del DPR 633/72.
Benché sul punto non sorgano dubbi – anche in ragione della normativa vigente – e il criterio costituisca una semplificazione, poggiando su elementi oggettivi, qualche perplessità resta in ordine al fatto che tale interpretazione possa non ledere la normativa per la protezione dei dati personali, in considerazione dei rilievi mossi dal Garante della Privacy che portarono all’emanazione degli art. 10-bis del DL 119/2018 e dell’art. 9-bis del DL 135/2018.

L’Autorità ebbe a rilevare che il procedimento di fatturazione elettronica presentava criticità, con particolare riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie, le quali “comportano il trattamento di dati sulla salute (…), di regola non direttamente rilevante a fini fiscali, ma connesso alle descrizioni delle cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione” (provv. 20 dicembre 2018 n. 511; si veda anche provv. 15 novembre 2018 n. 481).
Considerare di natura “sanitaria” esclusivamente le operazioni poste in essere da “professionisti sanitari” nel senso inteso dall’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 non pare perfettamente aderente alla lettera dell’art. 9-bis del DL 135/2018.

Occorre ricordare, infatti, che, ai fini dell’esenzione IVA, il citato art. 10 richiede la contestuale presenza:
– di un requisito oggettivo, consistente nella effettuazione di “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona”;
– di un requisito soggettivo, atteso che le suddette prestazioni devono essere rese “nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”, come sopra definite.

L’art. 9-bis del DL 135/2018, estende il divieto di fatturazione elettronica via SdI di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, “anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”. Parrebbe, in altre parole, che ai fini del veto abbia rilevanza il solo requisito oggettivo (la prestazione sanitaria), indipendentemente dal soggetto che pone in essere la prestazione.

La differenza non è di poco conto. Esemplificando con un caso concreto, in applicazione del criterio desumibile dalla lettura della risoluzione n. 9/2026, deve essere fatturata in formato analogico la prestazione resa da un fisioterapista che interviene su una persona fisica relativamente a disfunzioni somatiche nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico. Al contrario, se la stessa prestazione fosse resa da un osteopata, la fattura dovrebbe necessariamente transitare via SdI.
Si fatica a comprendere, tuttavia, come possa essere meritevole di tutela, ai fini della normativa sulla privacy, soltanto la prima delle due prestazioni, aventi, nella sostanza, la medesima natura.

Fonte: Eutekne Info

Luca Bilancini

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