Lunedì 30 settembre 2024 scade il termine entro il quale i soggetti passivi stabiliti in Italia possono presentare l’istanza di rimborso per l’IVA assolta nel 2023 in altri Stati membri dell’Ue. Entro la stessa data, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri o in Paesi extra Ue con i quali esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia, Svizzera e Regno Unito) possono chiedere il rimborso dell’imposta pagata in Italia.

Ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2008/9/Ce, affinché spetti il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro è necessario che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:
– non abbia avuto, nello Stato membro di rimborso, la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale siano “effettuate operazioni commerciali” (oppure, in mancanza di sede e stabile organizzazione, l’indirizzo permanente o la residenza abituale);
– non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili nonché di operazioni soggette a IVA con il meccanismo del reverse charge.

Il diritto al rimborso dell’imposta non è precluso dalla circostanza che il soggetto passivo:
– possegga nello Stato membro di rimborso una stabile organizzazione, qualora tramite la stessa non siano effettivamente realizzate operazioni imponibili (Corte di Giustizia Ue cause riunite C-318/11 e C-319/11);
– abbia nominato un rappresentante fiscale ai fini IVA nel predetto Stato (Corte di Giustizia Ue causa C-323/12), oppure si sia ivi identificato ai predetti fini o avrebbe dovuto farlo (Corte di Giustizia Ue causa C-242/19).

Per poter ottenere il rimborso, inoltre, occorre che il soggetto passivo effettui operazioni le quali conferiscono il diritto alla detrazione IVA nello Stato membro ove è stabilito (art. 6 § 1 della direttiva 2008/9/Ce).
Se sussistono le citate condizioni, i soggetti passivi stabiliti in Italia possono chiedere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro presentando l’istanza all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito portale elettronico (art. 38-bis1 comma 1 del DPR 633/72). Quest’ultima inoltra l’istanza allo Stato membro di rimborso, salvo nei casi in cui, nel periodo di riferimento, il richiedente (art. 38-bis1 comma 2 del DPR 633/72):
– non abbia svolto attività di impresa, arte o professione;
– abbia effettuato esclusivamente operazioni esenti o non soggette a IVA che non conferiscono il diritto alla detrazione;
– si sia avvalso del previgente regime dei contribuenti “minimi” di cui all’art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007 (la disposizione dovrebbe ora riguardare i soggetti che adottano il regime forfetario per gli autonomi o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile);
– si sia avvalso del regime speciale dei produttori agricoli.
L’inoltro non avviene anche se la domanda non supera i controlli previsti dall’allegato B del provv. Agenzia delle Entrate n. 53471/2010.

In modo speculare, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri Ue possono chiedere il rimborso dell’IVA detraibile assolta in Italia, alle condizioni previste dall’art. 38-bis2 del DPR 633/72, ossia:
– assenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (sul punto la normativa italiana non appare del tutto conforme a quella unionale, come interpretata nelle citate cause riunite C-318/11 e C-319/11);
– mancata effettuazione di operazioni territorialmente rilevanti in Italia, salvo che si tratti di operazioni soggette a IVA con il meccanismo del reverse charge, di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili nonché di operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74-septies del DPR 633/72.

Occorre, inoltre, che il soggetto passivo effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione IVA nello Stato membro in cui è stabilito. L’istanza di rimborso è presentata dai predetti soggetti passivi, in via telematica, allo Stato membro ove sono stabiliti che la inoltra all’Agenzia delle Entrate.

Condizione di reciprocità anche con il Regno Unito

In presenza dei requisiti definiti per gli operatori economici Ue e a condizioni di reciprocità, i soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-Ue possono chiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia per gli acquisti e le importazioni di beni mobili e gli acquisti di servizi inerenti la loro attività (art. 38-ter del DPR 633/72). La domanda si presenta con il modello cartaceo IVA 79 (provv. Agenzia delle Entrate n. 64109/2010). Oltre a Israele, Norvegia e Svizzera, la condizione di reciprocità è stata recentemente riconosciuta anche nei rapporti fra Italia e Regno Unito (si veda “Primo rimborso post Brexit per l’IVA dei soggetti britannici” del 18 settembre 2024).

FONTE: Eutekne Info

Mirco GAZZERA

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