Proroga per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per i professionisti nella Gestione separata INPS

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda per l’accesso all’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020, da parte dei lavoratori iscritti nelle Gestioni INPS, è prorogato al 30 settembre 2021.
Lo ha reso noto ieri l’Istituto previdenziale con il messaggio n. 2761, condiviso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Come accennato ieri su Eutekne.info, era auspicabile una proroga del termine, considerata la tardiva pubblicazione del decreto attuativo della misura in questione e la vicinanza della data del 31 luglio 2021 (indicato dall’art. 2 comma 5 del DM 17 maggio 2021 quale termine ultimo per la presentazione della domanda per i lavoratori iscritti alle Gestioni INPS).

Pertanto, i lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR), avranno tempo fino al prossimo 30 settembre per presentare la domanda di accesso all’esonero contributivo.

La proroga, si legge nel messaggio in commento, è applicabile anche ai professionisti e altri operatori, di cui alla L. 3/2018, obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS e alla presentazione del quadro RR (sez. II) della dichiarazione dei redditi, già collocati in pensione e assunti per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19. L’art. 4 comma 1 del DM 17 maggio 2021 prevede infatti, per queste categorie di lavoratori, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del DM (a eccezione dei commi 5 e 6) e anche lo stesso termine del 31 luglio 2021 per la presentazione della domanda.

Anche se è stato pubblicato il decreto attuativo, l’esonero non può ancora essere richiesto dal soggetto interessato in quanto si dovrà attendere, come specificato nel messaggio n. 2761, la circolare operativa di prossima pubblicazione.

Nella circolare dovranno essere risolti alcuni dubbi sorti a seguito della pubblicazione del DM 17 maggio 2021, uno dei quali riguardante il requisito reddituale. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 20 della L. 178/2020, per accedere all’esonero è necessario che l’interessato abbia percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro.
Invece, l’art. 2 comma 2 lett. b) del DM 17 maggio 2021 prevede che il requisito non sia determinato sul reddito complessivo, bensì sul reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione.

L’Istituto previdenziale, nel messaggio in commento, nonché in alcuni documenti precedenti (riguardanti il differimento dei termini di versamento), ha fatto riferimento al reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF (cfr. messaggi nn. 2418/2021 e 1911/2021). Sul punto è quindi auspicabile un chiarimento da parte dell’Istituto.

Entro fine ottobre i professionisti iscritti agli enti ex DLgs. 509/94 e 103/96

Infine, sempre con riguardo ai termini di decadenza per la presentazione della domanda di esonero, rimane invariato al 31 ottobre 2021 quello dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, stabilito dall’art. 3 comma 2 del DM 17 maggio 2021.

Fonte: Eutekne info

Daniele SILVESTRO

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