L’INPS ha pubblicato ieri, 6 agosto 2021, la circolare n. 124, con cui fornisce indicazioni sull’ambito applicativo delle norme di cui all’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 in relazione all’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Tale circolare, annunciata con il messaggio n. 2761 del 29 luglio scorso definisce anche le modalità per presentare le domande.

Dopo aver riepilogato i soggetti beneficiari e i requisiti generali di accesso, l’Istituto precisa che per gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva al 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione per la quale richiedono l’esonero alla data del 1° gennaio 2021 (sono in ogni caso destinatari dell’esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione).

La circolare fornisce inoltre alcune precisazioni sui singoli requisiti ivi indicati nonché sulla misura, evidenziando che l’esonero non spetta nei mesi in cui i periodi di attività autonoma – che dà titolo all’esonero – coincidano con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica; l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile verrà, in tal caso, riproporzionato.

Quanto alle indicazioni operative, l’INPS precisa che l’esonero è riconosciuto in relazione alla contribuzione dovuta dai lavoratori iscritti nelle Gestioni INPS come individuata nella circolare ai § 4.1, 4.2 e 4.3.
I contribuenti che possiedano i requisiti per fruire dell’esonero e intendano presentare la relativa istanza potranno omettere il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 6 agosto 2021, data di pubblicazione della circolare. Tuttavia, in caso di esito negativo dell’istanza, saranno dovute le sanzioni civili ai sensi dell’art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000 sulla contribuzione omessa dalle rispettive date di scadenza di versamento. In caso, invece, di avvenuto versamento della contribuzione oggetto di esonero, per gli importi versati potrà essere domandata entro il 31 dicembre 2021 la compensazione o il rimborso.

L’INPS comunicherà, per il tramite del cassetto previdenziale, gli esiti dei propri accertamenti nonché l’importo massimo accordato (le modalità dei controlli sul limite reddituale e sul calo di fatturato o dei corrispettivi saranno definite tra l’Istituto e l’Agenzia delle Entrate).

Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il contribuente dovrà pagare la differenza contributiva entro 30 giorni dalla comunicazione stessa, senza essere soggetto a sanzioni civili e interessi; ciò vale anche nel caso in cui avvenga una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero in caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva al 30 settembre 2021 o comunicate successivamente a tale data.

Quando saranno disponibili i dati dei rapporti di lavoro subordinato per l’intero anno 2021, precisa l’INPS, l’Istituto procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero anche nel caso di rapporti di lavoro subordinato o di status di pensionato non coincidenti con tutto il periodo dell’esonero; decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’importo dell’esonero rideterminato, la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili.

I contributi oggetto di esonero andranno dichiarati dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e dagli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO degli artigiani ed esercenti attività commerciali nel quadro RR, sezioni I e II, della dichiarazione dei redditi persone fisiche.

Per ultimo occorre evidenziare che l’INPS provvederà a trasmettere agli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza l’elenco dei soggetti che hanno presentato l’istanza al fine di ottenere le informazioni necessarie a effettuare i controlli; in caso di accertata carenza dei requisiti richiesti verrà disposto il recupero degli importi fruiti a titolo di esonero con aggravio delle sanzioni civili a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti, nonché il recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione o di altra prestazione previdenziale.

La presentazione della domanda, entro il 30 settembre 2021 a pena di decadenza, avverrà attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei modelli sarà resa nota con apposito messaggio. La domanda va presentata utilizzando i canali telematici messi a disposizione sul sito dell’INPS, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale, presso cui si potrà verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza.

Fonte: Eutekne INFO

Giada GIANOLA

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