I soggetti passivi IVA che nell’anno 2020 hanno documentato le operazioni mediante e-fattura o corrispettivi telematici e che hanno altresì garantito la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento per l’IVA e per i redditi di impresa o di lavoro autonomo.
A tal fine, devono comunicare la sussistenza dei requisiti nel modello REDDITI 2021.
Nello specifico, occorrerà barrare la casella presente nel rigo RS136 (persone fisiche e società di persone) o nel rigo RS269 (società di capitali) del modello dichiarativo.
L’agevolazione è prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 e le relative disposizioni attuative sono contenute nel DM 4 agosto 2016. Peraltro, in base a quest’ultimo decreto, la mancata comunicazione dei requisiti in dichiarazione annuale comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
Va ricordato che, ai fini del beneficio in parola, si considerano idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti i bonifici bancari o postali, le carte di debito o di credito, gli assegni bancari circolari o postali con clausola di non trasferibilità (art. 3 del DM 4 agosto 2016).
Anche un solo pagamento effettuato o ricevuto in contanti sopra il limite di 500 euro comporta l’inapplicabilità dell’agevolazione per l’anno di riferimento.
Si precisa, al riguardo, che l’importo di 500 euro deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte e oneri, anche laddove non incidenti sulla base imponibile IVA dell’operazione (cfr. risposta interpello n. 331/2021).
Quanto all’ambito soggettivo del beneficio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruirne soltanto i soggetti che, oltre a garantire la tracciabilità di incassi e pagamenti, documentano le operazioni mediante fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio e/o memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Possono perciò accedere all’agevolazione anche i commercianti al minuto che trasmettono i dati dei corrispettivi o che, in alternativa, emettono fattura elettronica (immediata e differita).
Restano esclusi, invece, i soggetti che non documentano le operazioni con le modalità sopra richiamate, compresi coloro che, essendo dispensati dalle suddette forme di certificazione fiscale, non se ne avvalgono su base volontaria. Si pensi, ad esempio, ai soggetti che effettuano vendite per corrispondenza in Italia, o alle imprese che, oltre a effettuare altre operazioni al dettaglio, forniscono servizi di mensa aziendale ai dipendenti. Costoro, pur essendo esonerati dagli obblighi certificativi, per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, dovrebbero aver documentato anche queste operazioni mediante documento commerciale (o mediante e-fattura via SdI) su base facoltativa.
Peraltro, con riguardo ai servizi di mensa, è stato chiarito che il pagamento del servizio eseguito mediante trattenuta mensile nella busta paga del dipendente può considerarsi “tracciato”, a condizione che la retribuzione sia corrisposta mediante uno dei mezzi di pagamento individuati dal DM 4 agosto 2016.
Benefici anche senza tracciabilità per i forfetari con e-fattura
Merita poi particolare attenzione il caso dei soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014, esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. Al di fuori delle ipotesi dei commercianti al minuto che trasmettono telematicamente i corrispettivi, anche tali soggetti, per fruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento, dovrebbero documentare le operazioni mediante e-fattura via SdI, su base volontaria, oltre a tracciare incassi e pagamenti per operazioni di importo superiore a 500 euro.
Per i forfetari, tuttavia, l’incentivo di cui trattasi si sovrappone parzialmente a un altro incentivo di natura analoga. Infatti, l’art. 1 comma 74 della L. 190/2014 prevede che questi soggetti possano beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento di cui all’art. 43 comma 1 del DPR 600/73 a condizione che il relativo “fatturato annuo” sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Pertanto, anche coloro che non garantiscono la tracciabilità dei pagamenti potrebbero comunque fruire di quest’ultima riduzione.
I due benefici non dovrebbero, però, essere cumulabili, prevalendo comunque la norma “più favorevole”. Pertanto, i forfetari che intendessero aderire alla fatturazione elettronica e garantire tutti i pagamenti tracciabili sopra 500 euro dovrebbero fruire della riduzione dell’accertamento pari a due anni.
Sempre in tema di agevolazioni per l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, si rammenta, infine, l’ulteriore beneficio ex art. 2 comma 36-vicies ter del DL 138/2011, il quale consente di ridurre alla metà alcune sanzioni in materia (artt. 1, 5 e 6 del DLgs. 471/97) per i soggetti passivi con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che si privano dell’utilizzo del contante per tutte le transazioni.
Fonte: Eutekne INFO
Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO