Lo scorporo di una partecipazione posseduta da una società, a favore di altra società newco o preesistente, può essere attuato, alternativamente, ricorrendo al “tradizionale” strumento giuridico del conferimento, oppure ricorrendo al “nuovo” strumento giuridico della scissione mediante scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c.
Se si sceglie di attuare lo scorporo utilizzando il “nuovo” strumento giuridico della scissione mediante scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c., ai fini delle imposte sul reddito l’operazione avviene in regime di neutralità fiscale a prescindere dal fatto che la partecipazione oggetto di scorporo sia di controllo (o, pur non essendo di controllo, consenta però, alla società a favore della quale viene scorporata, di acquisire o incrementare il controllo sulla società le cui partecipazioni sono oggetto di scorporo), di collegamento o qualificata secondo le definizioni, rispettivamente, dell’art. 175 del TUIR e dell’art. 177 comma 2-bis del TUIR, oppure di minoranza non qualificata e finanche marginale.
Se si sceglie invece di attuare lo scorporo utilizzando il “tradizionale” strumento giuridico del conferimento, ai fini delle imposte sul reddito l’operazione è realizzativa, ma con la grande differenza che:
– se oggetto di scorporo è una partecipazione di controllo (o, pur non essendo di controllo, consenta però, alla società a favore della quale viene scorporata, di acquisire o incrementare il controllo sulla società le cui partecipazioni sono oggetto di scorporo), oppure di collegamento o qualificata secondo le definizioni, rispettivamente, dell’art. 175 del TUIR e dell’art. 177 comma 2-bis del TUIR, il valore di realizzo fiscalmente rilevante per il calcolo della plusvalenza imponibile è quello di iscrizione contabile della partecipazione nell’attivo patrimoniale della società conferitaria, ivi compreso il caso in cui detto valore sia inferiore a quello effettivo (c.d. “realizzo controllato”);
– se oggetto di scorporo è una partecipazione che non rientra nelle predette definizioni di controllo, collegamento e qualificazione, il valore di realizzo fiscalmente rilevante per il calcolo della plusvalenza imponibile è quello effettivo della partecipazione (c.d. “valore normale”), a prescindere dall’eventuale minore valore contabile per il quale la partecipazione viene iscritta nell’attivo patrimoniale della società conferitaria.
Se, dunque, per gli scorpori di partecipazioni, che possono rientrare nell’ambito di applicazione dei regimi fiscali di “realizzo controllato” di cui agli artt. 175 e 177 del TUIR, la società che attua lo scorporo può ottenere di procedervi, senza generare materia imponibile ai fini delle imposte sul reddito, sia ricorrendo “nuovo” strumento giuridico della scissione mediante scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c. (perché lo scorporo, avvenendo in regime di neutralità fiscale ex art. 173 del TUIR, non determina in capo ad essa alcuna plusvalenza imponibile), sia ricorrendo al “tradizionale” strumento giuridico del conferimento (perché lo scorporo, avvenendo in un regime di “realizzo controllato”, può consentire alla società di realizzare una plusvalenza imponibile pari a zero ponendo, del tutto legittimamente, un valore contabile di realizzo esattamente pari al suo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione che conferisce), quando invece gli scorpori riguardano partecipazioni il cui conferimento non potrebbe derogare all’ordinario criterio del realizzo al valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, l’unica possibilità, per la società che intende attuare lo scorporo, di poterlo fare senza generare materia imponibile ai fini delle imposte sul reddito, è quella di procedervi mediante il “nuovo” strumento giuridico della scissione, anziché mediante il “tradizionale” strumento giuridico del conferimento.
È appena il caso di sottolineare che, tanto nei casi in cui entrambi gli strumenti giuridici possono consentire alla società di attuare lo scorporo della partecipazione senza generare materia imponibile ai fini delle imposte sul reddito, quanto nei casi in cui questo obiettivo di risparmio fiscale è assicurato soltanto dallo strumento giuridico della scissione mediante scorporo e non anche da quello del conferimento, la scelta della società, per l’una o l’altra via, appare sempre e comunque incontestabile ai sensi dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000, trattandosi della classica scelta, espressamente tutelata dal comma 4 del richiamato art. 10-bis, tra strumenti messi a disposizione dall’ordinamento giuridico su un piano di pari dignità e perfetta alternatività.
FONTE: Eutekne Info
Enrico ZANETTI