A decorrere dal 1° luglio 2022, la fatturazione elettronica via SdI è divenuta obbligatoria nei rapporti di scambio con San Marino (art. 12 del DL 34/2019 e DM 21 giugno 2021).
Con riferimento alle prestazioni di servizi, rese a operatori economici sammarinesi, invece, il ricorso alle e-fatture è facoltativo a decorrere dal 1° ottobre 2021. Così dispone l’art. 20 del DM 21 giugno 2021.
Nel quadro appena descritto, particolare attenzione deve essere riservata alle operazioni di acquisto da San Marino poste in essere da soggetti passivi italiani.
In assenza di una Dogana fisica, le cessioni di beni dal territorio di San Marino verso l’Italia non configurano esportazioni/importazioni.
Tali operazioni, secondo quanto stabilito dal DM 21 giugno 2021, possono recare o meno l’addebito dell’IVA.
In entrambe le ipotesi, come detto poc’anzi, è obbligatoria l’emissione di una fattura elettronica, la quale, in virtù degli accordi tra i due Paesi, transiterà mediante il SdI (Sistema di Interscambio).
Qualora l’operatore economico sammarinese opti per l’applicazione dell’IVA, il relativo ammontare, addebitato al cessionario, dovrà essere riportato sulla fattura elettronica emessa dal cedente (art. 7 del DM 21 giugno 2021).
L’imposta è versata dal cedente all’Ufficio tributario di San Marino, il quale entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, trasmettendo anche il riepilogo delle fatture corrispondenti ai versamenti effettuati.
Previa verifica della corrispondenza tra i dati di fatture e versamenti, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cessionario l’esito positivo del controllo effettuato, in modo che tale soggetto possa esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta a norma dell’art. 19 del DPR 633/72.
Una diversa modalità di assolvimento dell’IVA prevede, invece, che il cedente sammarinese non ne esponga l’ammontare sulla fattura elettronica emessa (art. 8 del DM 21 giugno 2021).
È, dunque, onere del cessionario soggetto passivo italiano assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, “indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche”.
In merito alle modalità di integrazione della e-fattura, si è espressa la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, per quanto riferita agli obblighi relativi al c.d. “esterometro” (comunicazione di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015) che, nella fattispecie, non sussistono, stante la prescrizione di emissione della fattura via SdI.
L’Agenzia chiarisce che il cessionario italiano è tenuto a indicare l’IVA dovuta per l’acquisto effettuato (in ragione dell’aliquota applicabile secondo la natura dei beni) trasmettendo al SdI un file XML contraddistinto dal tipo documento “TD19”.
Per quanto concerne il termine di registrazione del documento ricevuto, l’art. 8 comma 2 del DM 21 giugno 2021 stabilisce che il soggetto passivo italiano “annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti”.
Registrazione nei termini per acquisti da soggetti Ue
Diversamente dalla generalità degli acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue, la procedura di assolvimento dell’IVA, da parte dell’operatore nazionale, sembrerebbe quindi riconducibile al secondo periodo dell’art. 17 comma 2 in esame (riferito agli acquisti da soggetti passivi stabiliti nell’Ue) piuttosto che al primo periodo (attinente agli acquisti da soggetti extra Ue).
Si richiede, in effetti, l’integrazione della fattura elettronica ricevuta (come avviene nel reverse charge “interno” ex art. 17 comma 5 del DPR 633/72) piuttosto che l’emissione di un nuovo documento (autofattura).
I termini di registrazione applicabili dovrebbero, quindi, risultare quelli di cui all’art. 47 del DL 331/93, pur in assenza di una conferma espressa.
Secondo tale ottica, l’e-fattura ricevuta (senza IVA) dal fornitore sammarinese – previa integrazione – dovrà essere annotata nel registro delle vendite (art. 23 del DPR 633/72) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente.
Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta (laddove spettante), invece, le fatture sono annotate nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72), anteriormente alla liquidazione periodica nella quale la detrazione è esercitata e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione del documento.
Fonte: Eutekne INFO
Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA