Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2023 ha istituito il Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria, organismo che avrà il compito di predisporre i decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma fiscale approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta lo scorso 14 agosto.

Il Comitato è composto da un Comitato di coordinamento generale, da una Segreteria tecnica e da Commissioni di esperti in materia fiscale e tributaria formate da giuristi ed esperti.
Si tratta, in particolare, di 13 sottocommissioni, suddivise per materia: fiscalità internazionale, Statuto dei diritti del contribuente, IRPEF, IRES, IVA e altre imposte indirette, Dogane, fiscalità regionale e locale, giochi, adempimenti e versamenti, procedimento accertativo, riscossione, contenzioso e sanzioni.

Il Comitato generale entro il 20 settembre 2023 dovrà ricevere dalle Commissioni tecniche gli schemi di loro competenza dei decreti legislativi di attuazione, verificando la coerenza complessiva con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge delega. Il Comitato, inoltre, con il supporto della Segreteria tecnica, verificherà anche la compiutezza degli elaborati trasmessi dei testi unici e del codice.
Si compie così il primo passo verso l’attuazione della legge delega di riforma fiscale dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. 14 agosto 2023 n. 189).

La legge n. 111 del 9 agosto 2023 è costituita da 23 articoli, raccolti in 5 titoli, che riguardano i principi generali e termini (artt. 1-4), i tributi (artt. 5-15), i procedimenti e le sanzioni (artt. 16-20), i testi unici e i codici (art. 21) e infine le disposizioni finanziarie e finali (artt. 22-23).

Gli artt. 1 e 21 della legge delega dettano la tempistica in base alla quale il Governo e Commissioni parlamentari dovranno attenersi per l’attuazione della riforma fiscale.
Partendo dal termine più stringente, l’art. 21 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega (il 29 agosto), uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

Ancora, l’art. 1 consente al Governo 24 mesi di tempo dalla menzionata data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.
In questo caso gli schemi di decreti legislativi saranno corredati di relazione tecnica ex art. 17 commi 2 e 3 della L. 196/2009 e, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, saranno trasmessi alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell’intesa, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo potrà in ogni caso procedere.

Successivamente, i decreti saranno adottati su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia.

Il Governo ha 12 mesi per i DLgs. di riordino del sistema tributario

In un secondo tempo sarà la volta delle disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi e, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi, sarà il momento di approvare un codice volto al riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario.

Il codice di diritto tributario sarà articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l’efficienza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si dovrà attenere ai seguenti principi e criteri direttivi:
– recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212;
– previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell’obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell’obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
– previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.
La riforma fiscale, infine, dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi di carattere generale indicati nell’art. 2.

Fonte: Eutekne INFO

Alice BOANO

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