Entro il 30 novembre le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.
Lo ha stabilito la delibera ARERA n. 474/2022, che in attuazione al DL Aiuti-bis – in continuità con la delibera n. 373/2022 – ha definito i contenuti minimi della comunicazione che i venditori devono inviare alle imprese di vendita richiedenti in tema di credito d’imposta nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza.

Si ricorda che l’art. 6 del DL 115/2022 (c.d. DL “Aiuti-bis”) ha introdotto disposizioni relative al credito d’imposta con riferimento al terzo trimestre del 2022, prevedendo:
– al comma 3, che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
– al comma 4, che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

Quanto alle condizioni di accesso ai suddetti crediti d’imposta, con riferimento alla fornitura di:
– energia elettrica, il prezzo della componente energetica, come definita dalle circolari n. 13/2022 e n. 25/2022 dell’Agenzia delle Entrate, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
– gas naturale, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

L’art. 6 comma 5 del DL 115/2022 (riprendendo, in sostanza, la medesima formulazione dell’art. 2 comma 3-bis del DL 50/2022) ha disposto che, ai fini dei suddetti crediti d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore, “ove l’impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022”.

Viene altresì disposto che “l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore”.

L’ARERA ha quindi emanato la delibera n. 474/2022, nella quale si afferma che, a seguito di apposita richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti disposti dall’art. 6 del DL “Aiuti-bis”, il venditore che riforniva l’impresa sia nel secondo trimestre dell’anno 2019 che nel secondo e nel terzo trimestre dell’anno 2022, è tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ovvero entro il 30 novembre 2022, una comunicazione riportante:
– il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
– nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il terzo trimestre del 2022.

Comunicazioni tramite PEC

A tal fine, viene precisato che è opportuno che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata (PEC), ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

Resta fermo che la domanda al fornitore è una semplice opzione che, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente tuttavia di semplificare alle imprese il calcolo del bonus.

Fonte: Eutekne INFO

Pamela ALBERTI

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