Con la circolare n. 73/2022 l’INPS ha chiarito alcuni aspetti relativi all’erogazione delle indennità una tantum introdotte dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”) e in modo particolare per quei soggetti che rientrerebbero sia nella prima norma – riguardante i lavoratori dipendenti – sia nella seconda – relativa alle ulteriori categorie (ad esempio lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti, lavoratori dello spettacolo, ecc.).

Uno di questi chiarimenti ha riguardato proprio i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, tre categorie che possono ritrovarsi con un rapporto di lavoro subordinato attivo nel mese di luglio 2022. Sul punto, la circolare ha precisato che il datore di lavoro è tenuto a erogare l’indennità anche a questi lavoratori (nonché ai lavoratori dello spettacolo), laddove in forza nel mese di luglio e indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 13 e 14 dell’art. 32. Il pagamento da parte dell’INPS sarà infatti residuale, ovverosia solo nell’ipotesi in cui tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio dal datore di lavoro, ove spettante.

Questa precisazione potrebbe portare a ritenere l’indennità ex art. 31 del DL 50/2022 (così come quella per i pensionati) come quella principale, mentre le altre indennità previste dall’art. 32 – in modo particolare quelle di cui ai commi da 9 a 16 – troverebbero applicazione solo in via residuale, vale a dire nell’ipotesi in cui il soggetto non possa beneficiare dell’indennità una tantum ad altro titolo (fermo restando il possesso dei requisiti).

L’ipotesi potrebbe essere applicata anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che sono anche lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS o professionisti con cassa e per i quali è prevista un’apposita indennità una tantum ai sensi dell’art. 33 del DL 50/2022.

Si ricorda infatti che l’art. 33 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 che:
– non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo decreto;
– abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto attuativo.

Il comma 2 subordina l’operatività del Fondo alla pubblicazione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che dovrà stabilire criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum, incompatibile con le prestazioni di cui agli artt. 31 e 32, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti con cassa (e i relativi criteri di ripartizione).

Tale decreto, come emerso dalla risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08274 del 21 giugno 2022, è in avanzata fase di predisposizione. In particolare, sono in via di definizione le modalità di attuazione della corresponsione, la misura massima dell’indennità, le ipotesi di incumulabilità delle indennità e saranno altresì risolte le criticità relative ai casi di doppia iscrizione alla Gestione separata INPS e alle casse previdenziali private.

In questo contesto, possono sorgere alcuni dubbi legati all’erogazione dell’indennità per quei lavoratori autonomi o professionisti che hanno in corso un rapporto di lavoro dipendente nel mese di luglio. Al riguardo, si evidenzia che lo stesso comma 1 dell’art. 33 subordina il riconoscimento dell’indennità una tantum ai lavoratori autonomi e ai professionisti al fatto che questi ultimi non abbiano fruito di una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32.
Considerato quanto stabilito dalla norma e le tempistiche per il riconoscimento e la fruizione dell’indennità ex art. 33, sembrerebbe possibile ipotizzare che i lavoratori autonomi e i professionisti con rapporto di lavoro dipendente possano percepire l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 (fermo restando il possesso dei requisiti) non beneficiando successivamente di quella di cui all’art. 33.

Sul punto, si auspica che il decreto attuativo non solo definisca criteri e modalità di erogazione, ma che possa anche sciogliere i diversi dubbi legati a tale beneficio per i lavoratori autonomi e i professionisti.

Fonte: Eutekne INFO

Daniele SILVESTRO

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