A seguito della pubblicazione in G.U. della L. 112/2023 di conversione del DL 75/2023 (c.d. decreto “PA-bis”), emergono importanti spunti di riflessione in materia di sport dilettantistico, soprattutto su alcuni aspetti con impatto rilevante sugli enti sportivi.
Ci si riferisce, in particolare, all’art. 36-bis del predetto decreto, che dispone l’esenzione da IVA per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva, “…compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica rese da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del [DLgs. 36/2021]“.
Inoltre, al comma 2, il citato art. 36-bis contiene una norma di interpretazione autentica, per la quale le prestazioni di servizi didattici e formativi, “rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione (…), si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del [DPR 633/72]“.

Il dossier di accompagnamento al provvedimento normativo, rilevando l’entrata in vigore delle nuove disposizioni poco tempo prima di quelle di cui all’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021, ne sottolinea la necessità di coordinamento in quanto le stesse presentano “profili di sostanziale sovrapponibilità (…) sebbene abbiano profili applicativi soggettivi e oggettivi diversi, per quanto riguarda i destinatari dell’agevolazione e l’insieme di prestazioni esenti”.

A ben vedere, infatti, mentre la norma del DL 146/2021 riguarda soltanto le ASD, quella di cui al DL 75/2023 è più ampia, rivolgendosi agli enti sportivi dilettantistici ex art. 6 del DLgs. 36/2021, ricomprendendo anche le SSD e gli ETS che svolgono attività sportiva dilettantistica, che, a questo punto, rientrerebbero a pieno titolo nell’esenzione IVA suddetta. In merito, si era registrato negli anni un altalenante punto di vista dottrinario riguardante la spettanza o meno, per queste ultime, delle agevolazioni IVA al pari delle ASD, ritenendo che l’intrinseca natura di carattere commerciale delle SSD impedisse ciò. Chi scrive ha sempre ritenuto possibile l’assoluta estensione di qualsiasi agevolazione fiscale spettante agli enti associativi anche a quelli di carattere societario senza scopo di lucro, giusta la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 90 della L. 289/2002, in applicazione dell’interpretazione testuale della norma.

Ulteriore possibile conseguenza dell’esenzione IVA “anticipata” per le prestazioni in questione potrebbe riguardare le tante ASD dotate del solo codice fiscale. Infatti, attività didattica e formativa verso associati o tesserati – ai fini IVA – rientra(va)no nella previsione ex art. 4 comma 4 del DPR 633/72, ossia “fuori campo IVA”, con la conseguenza che non occorreva il numero di partita IVA.
Considerando che l’intento del legislatore, pur in assenza di una modifica dell’art. 4 del DPR 633/72 (prevista invece dal DL 146/2021), potrebbe essere quello di anticipare l’adeguamento della norma nazionale a quella comunitaria (art. 132 lett. m) della direttiva 2006/112/Ce) prevedendo il regime di esenzione IVA in luogo dell’esclusione per le prestazioni connesse allo sport, ci si potrebbe chiedere se tali operazioni debbano considerarsi da subito attratte in tale regime, con necessità di apertura della partita IVA, ancorché senza applicazione del tributo.

Se così fosse, la previsione interpretativa di cui al comma 2 sopra citata potrebbe creare un corto circuito sempre per le ASD dotate di solo codice fiscale, visto che le attività rese prima dell’entrata in vigore della L. 112/2023 (lo scorso 17 agosto) dovrebbero considerarsi già in regime di esenzione, e quindi con necessario possesso del numero di partita IVA. D’altro canto, non può non rilevarsi che ciò significherebbe disconoscere la validità dell’art. 4 comma 4 del DPR 633/72. Invece, per le ASD già in possesso di partita IVA (oltre che per le SSD) potrebbe aprirsi l’ipotesi di rimborso del tributo per le prestazioni rese seguendo le indicazioni che l’Agenzia delle Entrate aveva dato nella risposta a interpello n. 393/2022.
Accanto a tutto ciò, il possesso di partita IVA non andrebbe visto come un aggravio sic et simpliciter perché, unitamente all’opzione per la L. 398/91, garantirebbe esoneri dagli obblighi strumentali e dalla dichiarazione annuale IVA.

Infine, va rilevato come la nuova norma parrebbe non rivolgersi alle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, poiché trattasi di enti di “secondo livello” che non svolgono prestazioni di servizi direttamente alla persona. Proprio a questo riguardo, si ritiene vada sottolineato che il citato art. 36-bis amplia la concezione di “prestazioni di servizi”, ricomprendendo tutto ciò che viene pagato con “corrispettivi specifici” ma con soggetto destinatario per così dire “vincolato”, che si ritiene essere la persona fisica. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, la locazione di spazi o campi da parte di una ASD ad un’altra non rientrerebbe nel regime di esenzione ma sarebbe assoggettabile al tributo. Insomma, una serie di conseguenze che meritano necessariamente un intervento chiarificatore.

Fonte: Eutekne INFO

Federico MOINE e Francesco NAPOLITANO

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