L’art. 36 della Costituzione – oltre a sancire il principio della proporzionalità della retribuzione in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettuato – prevede il diritto del lavoratore al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, a cui non può rinunciare.
Lo scopo delle ferie è quello di garantire al dipendente la possibilità di recuperare le energie psico-fisiche spese durante l’attività lavorativa e permettere allo stesso di poter partecipare attivamente alla vita sociale e familiare.
In linea con quanto previsto dalla Costituzione e dall’art. 2109 c.c. (quest’ultimo prevede il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro), l’art. 10 del DLgs. 66/2003 ha previsto la durata minima delle ferie e le modalità di fruizione (lasciando anche spazio alla contrattazione collettiva).
Nel dettaglio, il citato art. 10 prevede un periodo minimo di ferie annue non inferiori alle 4 settimane, di cui almeno 2 devono essere godute dal lavoratore in modo continuativo entro l’anno di maturazione, mentre i periodi rimanenti nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
La contrattazione collettiva può tuttavia intervenire prevedendo giorni aggiuntivi
alle 4 settimane previste dalla legge – secondo i termini e le modalità
definite dalle stesse parti sociali – e un periodo di riferimento più
lungo dei 18 mesi.
Considerata la funzione dell’istituto, il comma 2
della disposizione in questione sancisce il divieto di monetizzare il
periodo minimo delle ferie (ovverosia le 4 settimane). In sostanza, il
datore di lavoro non può riconoscere un’indennità in denaro al proprio
dipendente in luogo della fruizione del periodo minimo delle ferie. La
monetizzazione del periodo minimo di ferie è possibile solo in caso di
cessazione del rapporto di lavoro.
La disposizione tuttavia non disciplina le modalità di maturazione delle ferie, limitandosi ad individuare solamente un periodo minimo annuale. In generale, il numero di giorni di ferie matura pro quota in ciascun mese effettivo di lavoro (se lavorato almeno 15 giorni), in altre parole in un mese di lavoro matura un dodicesimo delle ferie annuali spettanti in base alla legge e al contratto collettivo applicato.
Relativamente alle modalità di fruizione, l’art. 2109 c.c. stabilisce che la fruizione delle ferie deve avvenire considerando le esigenze sia dell’impresa sia del lavoratore. La richiesta delle ferie deve essere formulata tempestivamente dal lavoratore al datore, in modo tale che quest’ultimo possa operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro (circ. Min. Lavoro n. 8/2005).
La fruizione è dunque rimessa alla volontà delle parti (datore e lavoratore), i quali possono prevedere anche la fruizione di giorni di ferie non ancora maturati (c.d. anticipazione delle ferie); tale previsione può rispondere sia ad esigenze aziendali sia ad esigenze del dipendente. È quindi possibile che il datore e il lavoratore possano accordarsi e concedere, o richiedere, un anticipo delle ferie non ancora maturate (la legge non lo vieta espressamente); secondo la Cassazione, infatti, non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra maturazione e fruizione delle ferie (cfr. Cass. n. 6431/91).
I giorni di ferie non ancora maturati ma fruiti dal dipendente potranno essere poi compensati con i giorni di ferie che lo stesso lavoratore maturerà nei mesi successivi per effetto della prosecuzione del rapporto di lavoro. Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di assicurare la fruizione continuativa di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione. Di conseguenza, la compensazione dei giorni di ferie fruiti ma non ancora maturati non può intaccare il periodo minimo stabilito dall’art. 10 del DLgs. 66/2003.
Al fine di facilitare una corretta gestione delle ferie (nonché di ulteriori istituti quali, ad esempio, i ROL), all’interno del LUL il datore di lavoro indica il saldo ferie dell’anno precedente, i ratei di ferie residue, nonché i ratei maturati e quelli goduti. In caso di anticipazione delle ferie non ancora maturate il dipendente troverà l’indicazione di un importo con segno negativo.
Qualche criticità potrebbe invece sussistere nel caso in cui si interrompa anticipatamente il rapporto di lavoro con il dipendente che ha fruito di un maggior numero di giorni di ferie rispetto a quanti ne abbia maturato. In tale situazione, non sussistendo alcuna indicazione normativa o di prassi che preveda diversamente, il datore di lavoro ha la possibilità di recuperare quanto riconosciuto al dipendente a titolo di ferie godute in eccesso nell’ultima busta paga.