Scade lunedì 6 settembre il termine per la presentazione dell’istanza per l’accesso al contributo a fondo perduto da parte del locatore di immobile ad uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, in relazione agli immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale.
Si ricorda che il contributo, previsto dall’art. 9-quater del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”) e pari al 50% della riduzione del canone per un massimo di 1.200 euro annui, spetta, sia ai soggetti IRPEF che IRES, se:
– alla data del 29 ottobre 2020 era in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente a oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato nell’elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. 87/2003;
– l’immobile concesso in locazione è adibito dal conduttore ad abitazione principale;
– il locatore concede una riduzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
– la rinegoziazione ha una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 ed è comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle Entrate.
Se sussistono tali requisiti, in ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 180139/2021, l’istanza deve essere presentata dai locatori interessati (o dagli intermediari delegati) esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (percorso: “La mia scrivania” – “Servizi per” – “Comunicare” – “Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”).
La procedura è costituita da un Quadro (A), che si compone di tre “parti”:
– parte I, relativa ai dati dei contratti di locazione del richiedente;
– parte II, dedicata alle rinegoziazioni già comunicate
– parte III, relativa alle rinegoziazioni programmate.
All’interno della parte I, il richiedente può selezionare dal menu a tendina i contratti per i quali intende chiedere il contributo (per ogni contratto selezionato, il sistema precompila i campi della parte I “Dati del contratto di locazione registrato” del quadro A) ed è tenuto ad autodichiarare che l’immobile oggetto della locazione è ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa e costituisce l’abitazione principale del conduttore.
La parte II della procedura è automaticamente compilata dal sistema se, per il contratto selezionato, è già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate una o più rinegoziazioni con decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020; se, invece, la rinegoziazione che il richiedente intende accordare al conduttore non è ancora stata comunicata, ma il locatore intende comunicarla entro il 31 dicembre 2021, il richiedente deve compilare i campi della parte III relativa alle rinegoziazioni programmate, barrando la casella di impegno in tal senso.
Poiché la procedura è completamente automatica, eventuali difformità dei dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere preventivamente rettificati su istanza dei contribuenti.
Ciascun locatore può presentare una sola istanza, anche nel caso di più contratti di locazione (nel qual caso potrà selezionare dal menu a tendina, uno alla volta, i contratti aventi i requisiti richiesti dalla norma) e più rinegoziazioni per il medesimo contratto (che possono essere selezionate nella parte II della procedura o, se programmate, inserite nella parte III).
Entro il 6 settembre, peraltro, il richiedente che ha trasmesso l’istanza può presentarne una sostitutiva se si accorge di aver indicato dati errati o se la richiesta è stata “scartata” (come precisato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti).
In caso di presentazione di una nuova istanza, occorre ricordare che questa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; pertanto, nell’istanza sostitutiva è necessario indicare tutti i dati relativi ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni per le quali è richiesto il contributo, comprese le rinegoziazioni precedentemente indicate correttamente.
Al termine della procedura, il sistema mostrerà l’importo del contributo teorico massimo, che resta, tuttavia, suscettibile di essere rideterminato dopo il 31 dicembre 2021 se l’ammontare complessivo delle richieste sarà superiore alle risorse stanziate o qualora le rinegoziazioni programmate dal locatore non siano poi effettivamente comunicate entro il 31 dicembre 2021.
Fonte: Eutekne INFO
Cecilia PASQUALE e Stefano SPINA