In caso di errata applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la responsabilità per le violazioni relative alle ritenute d’acconto non operate e non versate, o versate tardivamente, è imputabile al professionista sostituito che ha reso la dichiarazione di esclusione da ritenuta. Ciò a condizione che il sostituto d’imposta sia in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non era nelle condizioni di poter verificare i presupposti per l’applicazione del regime agevolato.
Questo il chiarimento reso nella risposta a interpello n. 245, pubblicata ieri, nella quale l’Agenzia delle Entrate tratta delle conseguenze, anche sanzionatorie, derivanti dall’omissione delle ritenute d’acconto.
Non è infrequente che, dopo un periodo di applicazione del regime forfetario, con conseguente emissione di fatture senza addebito dell’IVA ed esposizione della ritenuta d’acconto, ci si accorga della presenza di una causa di esclusione o del superamento dei limiti di ricavi e compensi e di spese per lavoro sostenute. In questi casi, è possibile rimediare all’indebita fruizione del regime forfetario adottando una delle seguenti modalità:
– emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in aumento (art. 26 comma 1 del DPR 633/72), a integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA ed esponendo la ritenuta d’acconto (ove dovuta);
– emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in diminuzione (art. 26 comma 2 del DPR 633/72) a integrale storno delle fatture originarie, ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA ed esponendo la ritenuta d’acconto, ove dovuta (risposte interpello Agenzia delle Entrate nn. 499/2019 e 500/2019).
Nella fattispecie oggetto di interpello, per i compensi 2021, fatturati erroneamente nel regime forfetario e incassati, il professionista aveva emesso note di variazione in aumento per la sola IVA. L’Agenzia delle Entrate precisa che nessuna azione è dovuta dal sostituto d’imposta se, rispetto a essi, il professionista/sostituito ha provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi, anche integrativa, e ha versato le relative imposte, interessi e sanzioni tramite ravvedimento operoso.
Con riguardo ai compensi 2022, fatturati erroneamente nel regime forfetario e incassati, il professionista aveva emesso note di credito a storno integrale delle fatture errate e riemesso fatture in regime ordinario con esposizione di IVA e ritenuta d’acconto. Trattandosi di compensi per cui il professionista non ha ancora adempiuto gli obblighi dichiarativi, il sostituto d’imposta dovrebbe operare, seppur tardivamente, le ritenute d’acconto e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, nonché rilasciare la Certificazione Unica per il 2022 e presentare il modello 770/2023 indicando i dati corretti.
In relazione alla responsabilità per le violazioni commesse, va tenuto presente che, per far sì che le ritenute non siano operate, i contribuenti in regime forfetario rilasciano un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risulta che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva (art. 1 comma 67 della L. 190/2014).
Proprio in ragione della dichiarazione rilasciata, poi rivelatasi errata per l’assenza dei presupposti di applicazione del regime, il sostituto d’imposta è incorso nell’omissione della ritenuta e del suo versamento. Per tale ragione il professionista/sostituito deve ritenersi responsabile non solo delle sanzioni per l’errata fatturazione e tardiva liquidazione e versamento dell’IVA dovuta, ma anche per quelle relative alle ritenute non operate e non versate, o versate tardivamente, conseguenti all’errata richiesta di disapplicazione delle medesime.
Nei confronti del sostituto d’imposta, l’Agenzia ritiene applicabile l’art. 6 del DLgs. n. 472/97, secondo cui “Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa”. Al riguardo è stato precisato che, se è stata osservata la normale diligenza nella ricostruzione della realtà, l’errore in cui è incorso il trasgressore esclude la responsabilità (C.M. n. 180/98).
Pertanto, il sostituto d’imposta può ritenersi non responsabile delle violazioni relative all’omessa o tardiva esecuzione e versamento delle ritenute, alla trasmissione delle Certificazioni Uniche e del modello 770 con dati errati e, conseguentemente, delle sanzioni a esse relative, se può dimostrare che, utilizzando una normale diligenza, non è stato possibile verificare il rispetto dei requisiti per applicare il regime agevolato da parte del sostituito.
Fonte: Eutekne INFO
Paola RIVETTI