Grandi novità, per il futuro, potrebbero interessare il contenzioso tributario, prima fra tutte l’abolizione della fase di reclamo-mediazione.
Nello schema di decreto legislativo in tema di contenzioso tributario, all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato oggi, stando alla bozza di testo circolata, la modifica più importante risulta essere la radicale abrogazione dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92, con decorrenza dall’entrata in vigore del decreto.

La possibilità, per i decreti delegati, di abolire tout court la mediazione non è prevista espressamente nella delega fiscale (L. 111/2023), ma compariva in una delle prime bozze circolate (poi mutata nella versione definitiva).
Nel sistema processuale vigente, per le liti del valore sino a 50.000 euro, la notifica del ricorso vale anche come reclamo e le parti, prima del deposito, possono stipulare una mediazione che ha l’effetto di ridurre le sanzioni al 35% del minimo, parametrate all’imposta così come eventualmente rideterminata in sede di mediazione.
Per far sì che la fase di reclamo-mediazione avvenga, il deposito del ricorso non avviene entro i trenta giorni dalla notifica, ma entro centoventi giorni.

Se la bozza verrà confermata, non ci sarà più nessuna differenza tra le liti di valore superiore a 50.000 euro e quelle con valore inferiore. Per ogni controversia il deposito del ricorso presso il Sigit, a pena di inammissibilità, dovrà avvenire nei trenta giorni.
In altre parole, non si potrà più tentare la via della mediazione e si anticipa, per forza di cose, il pagamento del contributo unificato.

In sintesi, si torna al sistema antecedente al DL 98/2011, che aveva introdotto l’art. 17-bis del DLgs. 546/92. Potrebbe essere un peccato, considerato che spesso la mediazione dava esiti positivi e consentiva di evitare il deposito del ricorso.
Poco cambia, dal punto di vista strettamente tecnico, per l’accoglimento del reclamo, essendo questo un’autotutela. Ora come allora, gli uffici potranno valutare l’annullamento d’ufficio totale o parziale dell’atto, che, se interviene dopo i 30 giorni, potrà cagionare la condanna alle spese.

Non pare vengano introdotti istituti deflattivi alternativi alla mediazione; tale non è, ovviamente, l’adesione ai PVC prevista dalla bozza di decreto in tema di accertamento.
Viene nel contempo potenziata la conciliazione giudiziale, che sarà ammessa anche in pendenza del processo di Cassazione, con riduzione delle sanzioni al 60% del minimo.

La conciliazione, come lo è altresì nel sistema attuale, diventa più cara man mano che si prosegue nel giudizio: la riduzione delle sanzioni sarà al 40% del minimo se in primo grado, al 50% se in secondo grado, al 60% se in Cassazione. Viene meno, come detto, la riduzione al 35%, che spetta in sede di mediazione.
Non muta la struttura della conciliazione giudiziale, che non incontra nessun limite ed è rimessa a una valutazione discrezionale della controparte.
Le modifiche indicate non valgono solo per l’Agenzia delle Entrate ma per ogni ente impositore, inclusi ad esempio i Comuni.
Invece, non vi è traccia, sempre stando alla bozza in circolazione, del possibile organo terzo che dovrà esaminare e/o stimolare la conciliazione in pendenza del processo di Cassazione, anticipazione comparsa diverse volte sulla stampa specializzata.

Impugnabile il diniego di autotutela obbligatoria

Per quanto riguarda gli atti impugnabili, si prevede l’autonoma impugnabilità del diniego di autotutela, sancendo, nel contempo, che potrà configurarsi anche nella forma del silenzio-rifiuto, che, al pari del diniego tacito di rimborso, si formerà decorsi novanta giorni dall’istanza del contribuente.

Attenzione però: l’impugnabilità è circoscritta all’autotutela obbligatoria, introdotta all’art. 10-quater della L. 212/2000, articolo presente nello schema di decreto sullo Statuto del contribuente.
Riprendendo questo articolo, tra i casi di autotutela obbligatoria rientrano l’errore materiale, di calcolo, di persona, l’errore del contribuente riconoscibile e anche l’errore sull’individuazione del tributo, che può creare criticità.
In caso di autotutela facoltativa, il ricorso contro il diniego potrebbe ritenersi non ammesso.

Fonte: Eutekne INFO

Alfio CISSELLO

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