Ieri, 16 novembre 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto delegato sul contenzioso tributario che dovrà essere trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per i pareri.
Rilevando che tra le novità più importanti, compare l’abrogazione dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92 (viene quindi meno la fase di reclamo/mediazione), il contenuto appare pensato per un processo gestito da una magistratura professionale che oggi – purtroppo – ancora non esiste.
Dalla bozza di testo emergono diverse criticità, per cui si confida nel fatto che la dottrina e le associazioni di categoria possano indurre il legislatore delegato a sensibili correzioni.
C’è una nota positiva: la conciliazione anche per le liti dinanzi alla Suprema Corte è senz’altro opportuna. Tuttavia, andrebbe forse ripensata la logica della riduzione dello “sconto” sulle sanzioni che viene via via ridotto con il procedere della lite: e se la lite fosse stata coltivata – sempre soccombendo – proprio dall’Agenzia? Sarebbe più ragionevole prevedere (anche per la conciliazione in appello) uno sconto differenziato in ragione dell’esito dei giudizi precedenti.
Relativamente alle spese processuali, la regola della soccombenza verrebbe derogata nel caso in cui, essendosi svolto un contraddittorio preventivo, la decisione si basa (anche solo “in parte”) su “elementi” forniti per la prima volta dal contribuente nel giudizio. È una previsione punitiva che si potrebbe (forse) comprendere in un sistema fondato sulla “anticipazione” dell’istruttoria nella fase amministrativa e se, per esempio, l’Amministrazione fosse tenuta ad anticipare il provvedimento da emettere e non solo lo “schema” del medesimo (cfr. la bozza di decreto sullo Statuto dei diritti del contribuente).
Inoltre, si imporrebbe allora una coerente deroga al principio di soccombenza per le cause di rimborso nelle quali l’Amministrazione abbia opposto un “silenzio-rifiuto” o sollevi eccezioni nel processo non avanzate con il diniego espresso.
L’introduzione della sentenza “in forma semplificata” non può essere salutata con favore. Già oggi le sentenze tributarie non si distinguono per una cura particolare della motivazione e ci si deve chiedere in cosa consisterebbe la “novità”; di certo non si può immaginare mancare il “minimum costituzionale” della motivazione, che giustifica una impugnazione ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in quanto non si comprenderebbe la portata della modifica normativa.
Si prevede l’immediatezza del dispositivo e si lascia una via d’uscita con la previsione di deposito entro il termine “perentorio” di sette giorni, ma la perentorietà dovrebbe implicare che dalla sua violazione discenda una qualche conseguenza, invece inesistente.
Si introdurrebbe poi l’art. 47-ter nel DLgs. 546/92: nel decidere sulla richiesta cautelare il collegio potrà decidere di deliberare “seduta stante” con sentenza in forma semplificata. È una novità (non prevista dalla delega) preoccupante e le infinite criticità che solleva neppure si prestano a un articolo “ricognitivo” come il presente.
La collocazione “topografica” già lascia perplessi (si giunge a sentenza con una mera “delibazione”) e la disposizione lascia al giudice la facoltà di stravolgere l’intero processo, compromettendo sia lo sviluppo complessivo del contraddittorio (e dell’istruttoria, visto che ancora vige l’art. 32 comma 1), sia l’oralità nella trattazione del merito. La formulazione della norma è poi ambigua: il giudice può anticipare la decisione “sentite le parti costituite”. Quindi pare che la parte non costituita rischi una sentenza “a sorpresa” e neppure è chiaro cosa accadrebbe se le parti, “sentite”, si opponessero.
Confermata l’abrogazione del reclamo/mediazione
Modificando l’art. 58 del DLgs. 546/92, in ottemperanza alla previsione della L. 111/2023 si “rafforza” il divieto (in verità finora inesistente) di produrre nuovi documenti in appello con uno sbarramento che, ancora una volta, finisce per penalizzare il contribuente. I peggiori effetti si potrebbero avere nelle liti di rimborso, dove – secondo la giurisprudenza della Cassazione – l’Amministrazione può avanzare le proprie eccezioni in ogni tempo, sicché – in un ambito dove la “prova” a sostegno del diritto al rimborso è tutt’altro che definita (si pensi al tema del “beneficiario effettivo” nel rimborso di ritenute) – il contribuente si troverà nella concreta impossibilità di sostenere in giudizio la fondatezza della propria domanda.
Riguardo all’art. 62-bis, la previsione secondo cui l’udienza di trattazione non può coincidere con quella cautelare dimostra una certa superficialità nella redazione del testo, perché la norma regola una circostanza impossibile.
Un primo giudizio sulla bozza è di preoccupazione per un testo che sembra andare nella direzione opposta a quella espressa dal Governo, perché si compromettono i diritti della parte privata (con una indesiderabile compressione del contraddittorio e della fase istruttoria) e perché si pongono le premesse per un incremento dei ricorsi di legittimità.
Fonte: Eutekne INFO
Francesco MATTARELLI