La spesa relativa al gas naturale a uso termoelettrico, escluso dall’agevolazione per le imprese “gasivore”, può beneficiare del credito d’imposta riconosciuto alle imprese “energivore” per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo, in presenza dei requisiti richiesti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 231 di ieri.

Per espressa previsione normativa, l’utilizzo del gas per uso termoelettrico (vale a dire per la produzione di energia elettrica) è escluso dall’ambito oggettivo di applicazione delle norme disciplinanti il credito d’imposta in favore delle imprese “gasivore” (cfr. art. 15 comma 1 del DL 4/2022 e art. 5 comma 1 del DL 17/2022).
Pertanto, il legislatore ha espressamente escluso dall’ambito di applicazione del credito d’imposta relativo all’acquisto del gas naturale, senza eccezioni, la spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale utilizzato a scopo termoelettrico.

Esclusa la spesa in questione dall’ambito di applicazione dell’agevolazione relativa al gas naturale, occorre stabilire se il legislatore abbia comunque voluto agevolare la spesa destinata alla produzione di energia elettrica (scopo termoelettrico) nell’ipotesi in cui questa sia destinata all’autoconsumo.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del DL n. 17/2022, con riferimento al secondo trimestre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata. In tal caso, il medesimo comma 2 stabilisce che “l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica”.

La spesa per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo, dunque, è agevolabile se rientra nell’ambito di applicazione del citato art. 4 comma 2 del DL n. 17/2022.
Tale disposizione, riconoscendo l’agevolazione in favore delle imprese energivore nell’ipotesi dell’energia elettrica prodotta e destinata all’autoconsumo, costituisce il presupposto normativo per la concessione dell’agevolazione nel caso della spesa relativa al gas naturale e destinata alla produzione termoelettrica (in autoconsumo), altrimenti esclusa, come visto, dall’ambito di applicazione dell’agevolazione in favore delle imprese gasivore.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie la società potrà fruire del credito d’imposta per la spesa relativa all’acquisto del gas naturale per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo, secondo i criteri quantitativi ivi indicati e sempreché sussistano i presupposti previsti dal citato art. 4 comma 2 del DL 17/2022, avuto riguardo, quindi, sia ai presupposti per la qualifica come “impresa a forte consumo di energia elettrica”, ai sensi del DM 21 dicembre 2017, sia all’incremento dei costi medi per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata nel trimestre di riferimento.

Necessaria la documentazione certificativa

In linea generale, l’Agenzia ricorda inoltre che, in ordine agli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, nonché del calcolo del credito d’imposta spettante, la circolare n. 25/2022 ha precisato che nell’ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica la “documentazione certificativa” è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.

Pertanto, sulla scorta della lettera della norma e dei chiarimenti di prassi forniti, ad avviso dell’Agenzia la determinazione del “prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica” deve avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata e quindi, nella fattispecie, al prezzo del gas naturale acquistato per essere immesso nel processo produttivo termoelettrico.

Fonte: Eutekne INFO

Pamela ALBERTI

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