Quando il mondo delle imprese stava iniziando a vedere la luce dopo
un biennio nero gravato dal COVID-19 e dagli impatti economici dei
provvedimenti adottati per il suo contenimento, deve ora iniziare a fare
i conti con gli effetti della guerra e delle sanzioni economiche
introdotte nei confronti della Russia.
L’attenzione è massima per monitorare day-by-day
gli incrementi dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche,
i ritardi negli approvvigionamenti e, non meno importanti, le
contrazioni dei ricavi. Tutto questo si sta riflettendo in un aggiornamento dei piani industriali, con un evidente impatto negativo sulle stime delle marginalità e dei flussi di cassa del 2022 e degli anni futuri.
Considerato che molte imprese sono in piena attività di chiusura del bilancio 2021, è comprensibile la preoccupazione sull’impatto che potrebbe derivare dall’applicazione di un impairment test basato su proiezioni di flussi di cassa più conservative sui conti dell’esercizio appena concluso.
Il redattore del bilancio può, al riguardo, trovare un utile supporto in quanto previsto dal documento OIC 9 in tema di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché nelle indicazioni fornite dall’OIC nel mese di maggio 2020, allorquando le imprese iniziavano ad affrontare gli effetti del COVID-19 in sede di chiusura del bilancio 2019.
In primo luogo, occorre ricordare come i dati da utilizzarsi nell’impairment test trovino origine dal piano industriale dell’impresa, ma questo non debba necessariamente essere preso tout court per verificare l’eventuale presenza di perdite durevoli di valore.
Il documento OIC 9 (§ 25) stabilisce, infatti, che i flussi di cassa da utilizzare ai fini del test devono fare riferimento a “condizioni correnti”. Pertanto, così come il redattore del bilancio non dovrà considerare i flussi finanziari che si suppone debbano derivare da “il miglioramento o l’ottimizzazione del rendimento dell’attività”, allo stesso modo egli non dovrà tenere in considerazione, nella stima dei flussi di cassa attesi, temporanei ed eccezionali peggioramenti dell’attività aziendale emersi successivamente alla chiusura dell’esercizio.
Un ulteriore conforto a questa impostazione lo si può ritrovare nella comunicazione OIC di maggio 2020.
In quella sede lo standard setter nazionale ricordava, in primo luogo, come il COVID-19, che aveva visto l’inizio della sua diffusione in Italia nel gennaio 2020, doveva essere qualificato alla stregua di un fatto successivo alla chiusura dell’esercizio 2019 classificabile nell’ambito del § 59 lett. b) dell’OIC 29, cioè tra i fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio e che, quindi, non devono essere recepiti nei valori di bilancio (perché di competenza dell’esercizio successivo), ma soltanto illustrati in Nota integrativa, se rilevanti.
Il classico esempio è quello della distruzione di un impianto dopo la data di riferimento del bilancio, il quale, essendo un evento catastrofico avvenuto successivamente alla data di chiusura del bilancio, non incide sulla valutazione del bene alla medesima data.
L’OIC giungeva, quindi, alla conclusione che, in base al combinato disposto del § 25 dell’OIC 9 e del § 59 lett. b) dell’OIC 29, le “condizioni correnti” a cui fare riferimento ai fini dell’impairment test dovevano essere “le condizioni alla data di riferimento del bilancio”.
Applicando le suddette considerazioni all’attuale contesto ne consegue che, ai fini della determinazione del valore d’uso delle immobilizzazioni, gli amministratori dovranno tenere conto dei flussi finanziari futuri determinati con esclusivo riferimento agli elementi in essere alla data del 31 dicembre 2021, senza considerare, quindi, l’impatto di eventi eccezionali successivi alla chiusura dell’esercizio, quali per l’appunto il conflitto e le connesse sanzioni economiche.
Fonte: Eutekne INFO
Alessandro SAVOIA