L’erogazione ai lavoratori dipendenti di buoni spesa, se di valore non superiore a 258,23 euro per il periodo d’imposta, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR. Per gli anni 2020 e 2021, si ricorda, tale soglia è stata elevata a 516,46 euro, ai sensi dell’art. 112 del DL 104/2020, come modificato dall’art. 6-quinquies del DL 41/2021.
Con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 comma 1 del TUIR stabilisce che tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche se sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Secondo tale disciplina, pertanto, anche i c.d. fringe benefit, benefici accessori alla retribuzione erogati ai lavoratori, costituiscono elementi aggiuntivi della retribuzione vera e propria e concorrono, in linea generale, alla formazione del reddito tassato in capo al lavoratore dipendente.
Una deroga a tale previsione normativa è costituita dal comma 3 dello stesso art. 51, in base al quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta non concorre alla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti: qualora tale valore fosse superiore al limite citato, lo stesso concorre però interamente a formare il reddito (non si tratta quindi di una franchigia).
In linea generale, nella prassi dell’Amministrazione finanziaria con il termine fringe benefit s’intendono i beni e i servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 15 giugno 2016 n. 28 (§ 2.4), che i titoli di legittimazione che rappresentano i benefit, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 51 del TUIR, anche se connotati da un valore nominale, non configurano denaro. I buoni spesa erogati ai lavoratori dipendenti rientrano quindi nella categoria dei fringe benefit.
Pertanto, i buoni spesa che il datore di lavoro intende concedere ai lavoratori dipendenti non concorrono alla formazione del reddito dei lavoratori se, sommati agli altri eventuali beni ceduti o servizi prestati nel periodo d’imposta, sono di valore complessivo non superiore a 258,23 euro, considerando in tale sommatoria solo gli importi tassabili in capo al percettore del reddito (C.M. 23 dicembre 97 n. 326, § 2.3.1). Se il limite viene superato l’intero valore concorre a formare il reddito.
Si evidenzia che nel comma 3 dell’art. 51 del TUIR non vi è uno specifico riferimento a categorie di lavoratori:
l’esclusione dal reddito opera quindi anche se i buoni spesa sono
erogati ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione
sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti.
Devono altresì ritenersi ammissibili importi differenziati tra i dipendenti indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Il riferimento alla generalità o a categorie di dipendenti è invece presente in alcune specifiche previsioni dell’art. 51 comma 2 del TUIR, che disciplina alcuni casi in cui particolari prestazioni di servizi e somme erogate ai dipendenti non concorrono alla formazione del reddito, se concesse alla generalità o a categorie di dipendenti. Come sopra indicato, i buoni spesa non rientrano però in queste disposizioni dell’art. 51 comma 2 del TUIR, ma nella disciplina dei successivi commi 3 e 3-bis.
Erogazione mediante documenti di legittimazione
In merito alla documentazione relativa all’erogazione di tali fringe benefit, ai sensi dell’art. 51 comma 3-bis del TUIR, l’erogazione dei beni o dei servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. L’art. 6 del DM 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro ha ulteriormente precisato che i documenti di legittimazione relativi a beni e servizi esclusi da imposizione non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare e non possono essere monetizzati o ceduti a terzi.
I beni e servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo non ecceda il limite di importo previsto dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR.
Fonte: Eutekne INFO
a cura di Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO