Il conflitto in Ucraina e le sanzioni internazionali adottate contro la Russia produrranno effetti sui bilanci 2021 per molte imprese.

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 22-quater c.c., la Nota integrativa deve, infatti, riportare le informazioni riguardanti “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
In base al principio contabile OIC 29, i fatti di rilievo sono quelli di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Tali fatti devono essere illustrati, così come deve essere fornita la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2428 c.c., nella Relazione degli amministratori si deve dare conto, tra l’altro, dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta, nonché dell’evoluzione prevedibile della gestione.

Tali riferimenti in materia di informativa assumono particolare rilevanza nei bilanci 2021 per le imprese esposte alle conseguenze, derivanti dal conflitto in essere, sulle performance economiche e finanziarie consuntivate nei primi mesi del 2022 (es. imprese che esportano in Russia).

Il primo aspetto da verificare è come inquadrare tale situazione nell’alveo delle diverse tipologie di fatti intervenuti successivamente alla data di chiusura del bilancio.
L’OIC 29 identifica le seguenti tipologie di eventi successivi:
– fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio in quanto evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio;
– fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio in quanto indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, ma che, tuttavia, se rilevanti, devono essere illustrati nella Nota integrativa;
– fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Il conflitto, iniziato lo scorso 20 febbraio 2022, è un evento che non era prevedibile entro il 31 dicembre 2021; pertanto, è da considerarsi un fatto successivo che non comporta una variazione nei valori di bilancio, ma l’esigenza di riportare un’opportuna informativa, qualora rilevante.

La portata dell’evento è tale, peraltro, da poter richiedere, in alcuni casi, anche un’integrazione dell’informativa in Nota integrativa, con una modifica del progetto di bilancio, ove lo stesso fosse stato redatto prima dell’inizio del conflitto.
Dovrà essere descritto l’impatto sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società, coordinandolo con le analisi fornite nella Relazione sulla gestione, in modo particolare da parte delle imprese che intrattengono significativi scambi con i Paesi più colpiti dal conflitto.

Nell’illustrare la prevedibile evoluzione della gestione, dovrà essere commentato l’andamento dei dati dei primi mesi del 2022, nonché la prevedibile evoluzione degli stessi.
La situazione potrà richiedere, in alcuni casi, l’aggiornamento dei documenti di programmazione (es. budget) sulla base dei consuntivi infrannuali.

L’emergenza in essere potrebbe comportare, per le imprese più esposte o per quelle che già presentavano incertezze significative, un rischio relativo al presupposto della continuità aziendale.

L’OIC 29 richiede, infatti, di tenere conto dei fatti successivi che possono incidere sulla prospettiva della continuità.
In tali circostanze, se le incertezze sono ritenute significative, pur rimanendo ragionevole la prospettiva di continuazione dell’attività, secondo il documento OIC 11 (§ 22) nella Nota integrativa “dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale”.

Fonte: Eutekne INFO

Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

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