La base imponibile IVA di un conferimento di immobili in una società deve essere determinata in funzione del valore di emissione delle azioni, qualora società conferente e conferitaria abbiano stabilito che il corrispettivo del conferimento sia costituito dal citato valore. Si tratta di quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella sentenza depositata lo scorso 8 maggio, con riguardo alla causa C-241/23, relativa alla normativa polacca, ma d’interesse anche per i soggetti passivi italiani (si veda “Il conferimento di immobili sconta l’IVA sul prezzo di emissione delle azioni attribuite” del 9 maggio 2024).
Il caso esaminato riguarda una società che ha operato un aumento di capitale sociale, a fronte dei conferimenti in natura (immobili e denaro) effettuati da due diverse società. A queste ultime sono state attribuite delle azioni della conferitaria valutate al loro prezzo di emissione. L’amministrazione finanziaria polacca ha ritenuto che la base imponibile IVA dei conferimenti dovesse essere calcolata considerando un importo minore, ossia il valore nominale delle azioni. Di conseguenza, è stato contestato alla società conferitaria di aver detratto indebitamente una maggiore imposta.
La questione è stata rimessa al giudice competente che ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Ue, in merito all’interpretazione dell’art. 73 della direttiva 2006/112/Ce secondo cui “Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”.
I giudici unionali hanno ribadito che il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi non deve necessariamente essere in denaro (si pensi, per esempio, al caso della permuta). Tuttavia, occorre che l’operazione sia effettuata a titolo oneroso, ossia che “esista un nesso diretto tra i beni o le prestazioni scambiati e che il valore del bene o della prestazione fornita in cambio possa essere espresso in denaro”. Nel caso di specie, esiste tale nesso diretto tra il trasferimento dei beni immobili dalle conferenti alla conferitaria e l’attribuzione alle prime delle azioni emesse da quest’ultima società.
Il valore delle azioni può essere espresso in denaro e, in merito al loro ammontare, la Corte di Giustizia dell’Ue ha osservato che nel diritto polacco:
– il valore nominale delle azioni di una società commerciale è il valore, per azione, delle attività finanziarie e non finanziarie conferite dai soci fondatori, come definito nello statuto societario;
– il valore di emissione di un’azione corrisponde, invece, al valore di quest’ultima nel momento in cui è emessa.
Quando una società viene costituita, il valore di emissione di un’azione è pari a quello nominale della stessa, in linea di principio. Durante il ciclo di vita dell’ente, però, il valore delle sue azioni può aumentare o diminuire. Generalmente, nei casi di aumenti di capitale sociale il prezzo di emissione delle nuove azioni è più elevato del valore nominale di quelle esistenti.
Tornando alla base imponibile IVA, essa è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo. Si tratta, quindi, di un valore soggettivo, ossia di quello realmente percepito, e non di un valore stimato secondo criteri oggettivi (es. Corte di Giustizia dell’Ue causa C-549/11). Nel caso di specie, dunque, il valore soggettivo del corrispettivo dei conferimenti di immobili corrisponde all’importo in denaro che le società conferenti hanno attribuito alle azioni ricevute dalla società conferitaria. Di conseguenza, occorre fare riferimento al prezzo di emissione di dette azioni e non al loro valore di emissione.
Non rileva che il valore sia quello di mercato
Tale conclusione non è messa in dubbio dal fatto che il valore di emissione delle azioni sia stato determinato dalle parti dopo una valutazione, effettuata da un terzo, del prezzo di mercato degli immobili conferiti. In effetti, questa attività estimativa dimostra solo che le parti coinvolte hanno convenuto termini e condizioni analoghi a quelli che altri soggetti avrebbero potuto pattuire per la vendita degli immobili sul mercato. Dunque, la circostanza che il prezzo stabilito corrisponda a quello di mercato non dimostra che la base imponibile IVA sia stata determinata alla luce di un valore oggettivo anziché soggettivo.
Ferma restando una verifica da parte del giudice del rinvio, la Corte di Giustizia dell’Ue ha osservato che nessun elemento del fascicolo della causa lascia supporre che il valore di emissione delle azioni derivi da una pratica abusiva e che, quindi, occorra eccezionalmente considerare il valore nominale quale base imponibile IVA, ai sensi dell’art. 80 della direttiva 2006/112/Ce.
FONTE: Eutekne Info
Mirco GAZZERA