I soggetti passivi che hanno maturato un credito IVA per il 2022 devono scegliere la modalità con la quale intendono impiegarlo.
Mediante la compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale, il credito maturato in tale periodo d’imposta può essere destinato, in tutto o in parte:
– a rimborso, qualora sussista almeno una delle fattispecie previste dall’art. 30 comma 2 (es. “aliquota media”) o dall’art. 34 comma 9 del DPR 633/72 (rigo VX4);
– a riduzione del debito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche del 2023 (rigo VX5);
– all’utilizzo in compensazione nel modello F24 (rigo VX5);
– alla cessione ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante, nel caso si tratti di soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dagli artt. 117 e ss. del TUIR (rigo VX6).
La scelta fra compensazione e rimborso del credito è influenzata dalla presenza o meno di debiti tributari e contributivi compensabili. Dopo la presentazione del modello IVA, pertanto, potrebbe sorgere la necessità di rivedere la preferenza espressa originariamente.
In termini generali, occorre considerare che, per le compensazioni “orizzontali” di importo superiore a 5.000 euro annui, è necessaria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo incaricato della revisione legale dei conti (art. 10 comma 1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009). Entro tale importo, invece, la compensazione può avvenire già dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione del credito.
Invece, il rimborso IVA è erogato:
– se di importo pari o inferiore a 30.000 euro, senza che siano necessarie formalità ulteriori rispetto all’indicazione nella dichiarazione IVA;
– se di importo superiore a 30.000 euro, senza prestare la garanzia patrimoniale, a condizione che la dichiarazione IVA sia munita del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione legale dei conti) e di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
– se di importo superiore a 30.000 euro, con la prestazione della garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria, negli specifici casi “di rischio” disciplinati dall’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72 (es. soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni, diversi dalle imprese start up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012).
Come recentemente precisato nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 227/2023, i requisiti per l’esonero dalla prestazione della garanzia (essere in attività, non aver ricevuto avvisi di accertamento o rettifica, ecc.) “si riferiscono al profilo soggettivo del richiedente il rimborso e non anche alla specifica attività cui si riferisce l’eccedenza di credito IVA”. Pertanto, tali requisiti non si trasferiscono automaticamente con l’attività acquisita a seguito di un’operazione straordinaria (si veda “L’esonero dalla garanzia per i rimborsi IVA non si trasferisce con l’azienda” del 2 marzo 2023).
La prassi amministrativa consolidata ha riconosciuto la possibilità di variare la scelta relativa all’utilizzo del credito IVA annuale avvalendosi della dichiarazione integrativa (es. risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 231/2020 e 289/2021; circ. Agenzia delle Entrate nn. 35/2015, 25/2012 e 17/2011). A maggior ragione, si ritiene che questa scelta possa essere rivista mediante la presentazione di una dichiarazione IVA “correttiva nei termini”. A questo proposito, si ricorda che il termine di presentazione del modello IVA per il 2022 scade il 2 maggio 2023 (in quanto il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è, altresì, un giorno festivo).
Alla richiesta di rimborso si può rinunciare
Appare possibile modificare la scelta sull’utilizzo del credito IVA da rimborso a detrazione/compensazione, a condizione che il rimborso non sia stato ancora eseguito o, comunque, non risulti già in fase di esecuzione. Fermo restando questo limite, il soggetto passivo può rinunciare alla richiesta di rimborso presentata, come è stato recentemente ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 217/2023.
Sembrerebbe ammissibile anche inviare una dichiarazione “correttiva nei termini” per chiedere a rimborso una parte del credito IVA inizialmente destinato all’utilizzo in compensazione “orizzontale”. In presenza di importi superiori a 5.000 euro annui, si ritiene che resti legittimo l’utilizzo del credito IVA in compensazione effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA originaria. In questo senso sembra fare propendere la circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2011 (§ 1.4) secondo cui, in presenza di più dichiarazioni relative alla stessa annualità, restano salve le compensazioni già operate (in forza della prima dichiarazione recante il visto di conformità) fino alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva della precedente e priva del visto di conformità.
Fonte: Eutekne INFO
Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO