Ieri il Senato ha approvato, con 109 voti favorevoli, 72 contrari e due astensioni, il Ddl. di bilancio 2024. Poco prima aveva dato il via libera all’emendamento interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge, sull’approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Oggi inizia un iter blindato alla Camera: la Commissione Bilancio si riunisce questa mattina, con il termine per gli emendamenti fissati per le 14. Il nuovo appuntamento è previsto per mercoledì 27 dicembre, con la discussione e la votazione in Commissione. Giovedì 28 dicembre il testo dovrebbe arrivare in Aula per la discussione.

Rispetto al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre scorso (si veda “Il Governo vara il disegno di legge di bilancio” del 17 ottobre 2023) il testo contiene alcune variazioni.

Una di queste riguarda il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa. Viene prorogata al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Nel corso dell’esame in sede referente sono stati introdotti alcuni commi che prevedono l’inclusione tra le categorie prioritarie di “famiglie numerose” che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali (si veda “Accesso prioritario al Fondo di garanzia prima casa per tutto il 2024” di oggi).

Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotto anche l’assoggettamento ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, della cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, intervenendo sull’art. 1 comma 73 della L. 197/2022.

Le modifiche apportate in sede referente modificano anche il regime fiscale delle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017 convertito, stabilendo che ai redditi da contratti di locazione breve è applicabile il regime della cedolare secca, con aliquota al 26% in caso di opzione. L’aliquota, inoltre, può essere ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni non variate durante l’iter al Senato, si segnalano le novità in materia di fringe benefit. Limitatamente al periodo d’imposta 2024 viene elevato il limite di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti. Vengono inoltre incluse nel regime di esenzione le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa (si veda “Per il 2024 soglia base dei fringe benefit a 1.000 euro” del 25 ottobre 2023).

Infine, si segnala che viene reintrodotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023. Tale esonero è pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Fonte: Eutekne INFO

Barbara SESSINI

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