La sentenza del Tribunale di Milano dell’11 gennaio 2024 si è pronunciata, oltre che sulle conseguenze della mancanza di informativa sulla continuità aziendale (su cui si veda “Nullo il bilancio impropriamente semplificato che non chiarisce la deroga alla continuità” del 14 ottobre 2024), anche in merito alle condizioni per la rilevazione dei fondi rischi.
Nel caso di specie, la società aveva costituito un fondo connesso a perdite potenziali delle società partecipate nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2019.
Lo stesso fondo era stato, poi, riportato anche nel bilancio successivo.
Entrambi i bilanci non erano mai stati impugnati.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 era stata accantonata una ulteriore somma.

La relativa delibera di approvazione era stata impugnata (al fine di accertarne la nullità o, in via subordinata, pronunciarne l’annullamento) dalla srl socia, titolare della quota del 34% della società.
In particolare, il fondo rischi era stato oggetto di due contestazioni.
La prima atteneva al difetto di informazione, in quanto, nel corso dell’assemblea, l’amministratore unico si era limitato a precisare che “l’accantonamento a fondo rischi si riferiva a «rischi potenziali» relativi alle partecipazioni possedute in altre società”, senza rispondere ai quesiti posti dalla socia ricorrente.
L’amministratore aveva, inoltre, affermato che riteneva “corretta e prudenziale la tecnica contabile adottata, in linea con le decisioni assunte anche dai precedenti consigli di amministrazione”, di cui, peraltro, la stessa società ricorrente era stata, tramite il suo legale rappresentante, componente.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che il motivo di annullabilità della delibera dedotto dalla srl con riferimento all’insufficienza dei chiarimenti resi dall’amministratore fosse palesemente privo di fondamento.
Più in particolare, secondo i giudici, l’inadeguatezza e insufficienza del chiarimento fornito non costituiscono ragione di invalidità della delibera impugnata. La domanda di annullamento proposta in relazione alla prospettata carenza informativa è stata, quindi, respinta.

In secondo luogo, la ricorrente lamentava l’iscrizione di un fondo rischi generico, in violazione dell’art. 2424-bis comma 3 c.c. e del principio contabile OIC 31, che vietano di accantonare a Conto economico fondi per “coprire” eventi generici, che non abbiano un adeguato grado di probabilità di verificazione, o per rettificare poste dell’attivo.
Secondo la ricorrente, nella specie, la società aveva illegittimamente appostato il fondo per rettificare le partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie (sostituendone la necessaria svalutazione), presumibilmente per celare le perdite durevoli verificatesi nel patrimonio delle società controllate.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che tale motivo di impugnazione fosse fondato.
L’art. 2424-bis comma 3 c.c. stabilisce, infatti, che “gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza”.

Il documento OIC 31 (§ 27) precisa che “tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per: a) rettificare i valori dell’attivo (…)”.
Ancorché non sia espressamente richiamato dalla sentenza, si ricorda che, secondo il citato principio contabile, non può iscriversi un fondo anche per:
– coprire rischi generici;
– effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni non in essere alla data di bilancio;
– rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma per le quali non è possibile determinare l’ammontare se non in modo aleatorio ed arbitrario;
– rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

Alla luce di quanto riportato, il Tribunale di Milano ha affermato che un fondo rischi non può essere costituito in presenza di una situazione di rischio generico o eventuale, né per rettificare il valore delle partecipazioni sociali iscritte all’attivo dello Stato patrimoniale come immobilizzazioni finanziarie, che devono, invece, essere direttamente svalutate ove durevolmente iscritte in bilancio per un valore superiore al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, secondo le modalità previste dall’art. 2426 c.c.

L’illegittima appostazione in bilancio di un generico fondo rischi in luogo della svalutazione della partecipazione ha l’effetto di celare la perdita durevole di valore e si traduce in un grave difetto di veridicità e correttezza del bilancio, che ne determina la nullità.
Nella specie, i giudici hanno conseguentemente dichiarato la nullità della delibera di approvazione.

fonte: Eutekne Info

Silvia LATORRACA

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