Per gli interventi edilizi su immobili a destinazione abitativa, ubicati in Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, a nulla rilevando la mancata proroga dello stesso) e danneggiati dal sisma con nesso di causalità diretto attestato da scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C o E, il DL 212/2023 non ha recato alcuna modifica alla relativa disciplina in materia di superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 e di esercizio delle opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

Per gli interventi su questi immobili, dunque, per le spese sostenute sino alla fine del 2025, il superbonus:
– continua a maturare nella originaria misura del 110% delle spese agevolate, senza alcun decalage al 70-65%, come espressamente previsto dal comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020;
– continua a poter venire fruito mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, a prescindere dalla data di presentazione della CILA-S o, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, della richiesta di permesso di costruire, perché, ai sensi del comma 3-quater dell’art. 2 del DL 11/2023, il c.d. “blocco” delle opzioni di cui al precedente comma 1 del medesimo art. 2 non trova applicazione in relazione agli interventi che ricadono nell’ambito di applicazione del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 (per un approfondimento si veda l’apposita Scheda).

L’unica misura del DL 212/2023 che “impatta” su questi interventi è quella del comma 2 dell’art. 2, ma si tratta di una disposizione che non tocca percentuali, opzioni o altro della vigente disciplina e che si limita a prevedere, “per interventi avviati successivamente alla data” del 30 dicembre 2023, un obbligo di stipula di “contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”, entro un anno dalla data di conclusione dei lavori agevolati ai sensi del comma 8-ter, in capo ai contribuenti che hanno usufruito dei relativi benefici.
Giova peraltro sottolineare che tale norma, la cui entrata in vigore presuppone l’emanazione di un decreto attuativo “del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy” per cui non risulta posto un termine di approvazione, non prevede alcuna sanzione specifica in caso di inadempimento, né tanto meno utilizza locuzioni atte a lasciar intendere che la mancata osservanza dell’obbligo possa riverberarsi in decadenza dall’agevolazione.

Nessun impatto sugli interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 ha invece il comma 1 dell’art. 2 del DL 212/2023, che concerne gli interventi di efficienza energetica e/o di riduzione del rischio sismico, realizzati mediante demolizione e ricostruzione, effettuati su immobili ubicati in zone sismiche 1, 2 o 3 (anche ricadenti in territori diversi da quelli per i quali può operare il comma 8-ter) e “compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge”.

Peraltro, proprio al fine di sgombrare il campo da dubbi e fraintendimenti che, sul punto, stanno tenendo in grande apprensione gli operatori, nella giornata di ieri è intervenuto anche Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per rassicurare, in una nota, a livello politico su quell’assenza di altri impatti che è stata qui argomentata in punta di diritto.

Si ricorda che, come più volte confermato dalla prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (per tutte, ris. 15 febbraio 2022 n. 8), gli immobili potenzialmente oggetto di interventi ricadenti nella disciplina di cui al comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 (quindi sia con superbonus “stabile” al 110% che con opzioni esercitabili sulle spese sostenute sino alla fine 2025) sono tutti quelli ubicati nelle intere “aree regionali interessate dal sisma, compresi i Comuni diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 (cosiddetti «Comuni fuori cratere»)”, non solo quelli ubicati nei cosiddetti “Comuni del cratere”.

Resta ben inteso che, sempre secondo la richiamata prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, per poter essere in concreto agevolabili ai sensi del comma 8-ter in argomento, i predetti immobili devono essere a destinazione abitativa e devono risultare inagibili per nesso di causalità diretta con l’evento sismico, con attestazione del requisito risultante da scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C o E.

Fonte: Eutekne INFO

Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

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