La rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili), originariamente prevista dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, è stata più volte oggetto di proroga a opera di successivi provvedimenti.
Da ultimo l’agevolazione è stata prorogata per le partecipazioni e i terreni posseduti al 1° gennaio 2022 e si perfeziona attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% entro il 15 novembre 2022 (in sede di conversione del DL 17/2022, il termine del 15 giugno è stato spostato al 15 novembre).

Per beneficiare del regime agevolato in argomento è necessario procedere con:
– la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
– il versamento tramite modello F24 di un’imposta sostitutiva sul valore periziato del 14%.
Per le partecipazioni non quotate il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale (art. 5 comma 4 della L. 448/2001).
Secondo l’Amministrazione finanziaria “il valore delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2002 [data di riferimento prevista originariamente dall’art. 5 della L. 448/2001 ndr] è determinato sulla base della corrispondente frazione di patrimonio netto della società, ente o associazione partecipata, calcolato sulla base di una perizia giurata di stima” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002 n. 12, § 3).

In caso di opzione per il versamento rateale dell’imposta sostitutiva, la medesima dovrà essere versata solo per la prima rata. Le rate successive:
– scadranno, rispettivamente, il 15 novembre 2023 e il 15 novembre 2024;
– dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 35/2004 § 2, 47/2011 § 1.3 e 20/2016 § 11) ha chiarito che l’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto:
– dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta;
– oppure, per il pagamento rateale, della prima rata.
Muovendo da questo assunto, è stato altresì chiarito che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997, solo in caso di omesso o insufficiente versamento delle rate dell’imposta sostitutiva successive alla prima.

L’impostazione dell’Agenzia delle Entrate è stata confermata dalla Cassazione con l’ordinanza 12 marzo 2018 n. 5981 (in questo senso si segnala anche Cass. 15 luglio 2016 n. 14491).
In merito, la Suprema Corte ha specificato che il corretto versamento dell’imposta risulta essere una vera e propria condizione per il perfezionamento della rivalutazione.
Ad avviso dei giudici di legittimità, assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento della procedura in questione, da un lato, la redazione di una perizia giurata di stima e, dall’altro, l’assoggettamento del detto valore a imposta sostitutiva attraverso il versamento della stessa nel termine su precisato. Si ritiene, invece, che nessuna rilevanza possa assumere, ai fini del perfezionamento dell’opzione, la compilazione del modello REDDITI.
In caso di mancata indicazione nel quadro RT o del quadro RM del modello REDDITI, tale violazione può essere sanata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Occorre prestare attenzione anche al soggetto che procede al materiale versamento dell’imposta sostitutiva. Infatti, qualora il pagamento fosse effettuato dalla società partecipata, invece che dal socio non imprenditore che applica le disposizioni sul capital gain, il versamento in parola non risulterebbe idoneo a riconoscere l’opzione per carenza di presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.

Si scomputa l’imposta delle precedenti rivalutazioni

Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti (circ. Agenzia delle Entrate n. 47/2011, § 2):
– non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
– può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.
Qualora vi fosse stato un versamento rateale della precedente imposta sostitutiva, devono essere sterilizzati gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima.

Risulta possibile effettuare la rideterminazione del costo fiscale solo su una parte della partecipazione posseduta o del terreno: in tale circostanza, lo scomputo dell’imposta sostitutiva già versata riguarda solo la parte della partecipazione del terreno che è già stata oggetto di una precedente rivalutazione.

Fonte: Eutekne INFO

Salvatore SANNA

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