La decisione della Cassazione del 16 novembre 2021 n. 34730 ha enunciato il principio secondo cui il creditore per canoni di locazione e/o indennità sorti in data successiva al fallimento non è tenuto ad insinuare il proprio credito in via frazionata, mano a mano che questo matura; la condizione per la sua partecipazione al passivo, che segna il momento a partire dal quale decorre il termine di decadenza di un anno per la presentazione della domanda di ammissione, si verifica, invece, alla data di compimento del fatto (ossia la riconsegna dell’immobile) che determina la definitiva quantificazione del credito.

Sul tema si ricorda che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101 commi 1 e 4 del RD 267/42; tale domanda, d’altra parte, non può ritenersi proponibile sine die, ma incontra anch’essa un limite temporale, da individuarsi – in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. – nel termine di un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare (Cass. nn. 18544/2019, 28799/2019, 3872/2020 e n. 12735/2021).

Al fine di verificare se la domanda di ammissione del creditore sia stata presentata entro il predetto termine di decadenza, è quindi necessario stabilire quando si sono verificate le condizioni per la sua partecipazione al passivo.
Nel caso di specie, i giudici hanno escluso che la decorrenza del termine in questione potesse individuarsi nella data di instaurazione del giudizio di sfratto per morosità intentato dalla creditrice nei confronti del curatore.
Attesa la pendenza di tale giudizio, in cui il fallimento si era costituito contestando di essere subentrato nel contratto, non poteva esservi alcuna certezza in ordine all’esistenza stessa del credito, almeno sino al passaggio in giudicato della sentenza di declaratoria della risoluzione del contratto per inadempimento del curatore.

Il mancato pagamento dei canoni da parte di quest’ultimo non era un elemento sufficiente a far sorgere l’onere del creditore di richiedere l’ammissione al passivo, posto che, una volta presentata la domanda, non versandosi in ipotesi disciplinata dall’art. 96 comma 2 n. 3 del RD 267/42 (che dispone l’ammissione con riserva dei crediti, peraltro concorsuali, che siano già stati accertati con sentenza non passata in giudicato), il tribunale fallimentare non avrebbe potuto decidere fino all’esito del separato processo, devoluto alla cognizione di un giudice diverso ed avente ad oggetto l’accertamento dell’an della pretesa.

A identica conclusione, peraltro, i giudici pervengono in via generale, ovvero nel caso in cui sia pacifico il subentro del curatore nel contratto, in considerazione della natura (di durata) del rapporto da cui scaturiva il credito della ricorrente, destinato a maturare con periodicità mensile, sino alla data di effettiva riconsegna dell’immobile.
Peraltro, in precedenza, anche la pronuncia della Suprema Corte n. 20310/2018 aveva ritenuto giustificata la condotta del titolare di un credito prededucibile per canoni di locazione che, anziché frazionare detto credito, avesse atteso la riconsegna dell’immobile, così da realizzarne con certezza l’ammontare complessivo e presentare un’unica domanda di insinuazione.

Escluso il frazionamento del credito per titolo unitario

In continuità con tale orientamento, quindi, i giudici di legittimità ribadiscono come, nel caso di specie, la prospettazione – fin dal momento della domanda di ammissione – dell’esistenza di un credito unitario, come maturato a far data dalla dichiarazione di fallimento e fino all’effettiva restituzione, evidenzia come la quantificazione definitiva del credito, sebbene calcolato su base mensile, fosse avvenuta solo al momento della riconsegna dell’immobile.

Una diversa ricostruzione – imponendo di tener conto, nell’ambito di un rapporto di durata, della scadenza periodica del corrispettivo o dell’indennità – condurrebbe a conclusioni illogiche, onerando il creditore al frazionamento di un credito prospettato come unitario, in quanto derivante da un unico titolo.

Fonte: Eutekne INFO

Antonio NICOTRA


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