Il calcolo dovrebbe essere ordinario anche in caso di calo inferiore al 30%

I soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 31 dicembre 2018, se rientrano nel novero dei potenziali destinatari del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni”), potrebbero beneficiare del medesimo anche se la media mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 risulta calata meno del 30% rispetto alla media mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019.

Dopodiché è chiaro che, se l’attivazione della partita IVA è avvenuta dopo il 31 dicembre 2019, l’ammontare del contributo spettante sarà in ogni caso pari alla misura minima di 1.000 euro (se trattasi di persone fisiche) o di 2.000 euro (se trattasi di soggetti diversi da persona fisica), stante l’assenza di qualsivoglia media mensile dell’anno 2019 da mettere a confronto con quella dell’anno 2020.

Se invece l’attivazione della partita IVA è avvenuta nel corso del 2019, l’ammontare del contributo spettante resterebbe agganciato in prima battuta al risultato che emerge dall’applicazione delle percentuali (dal 20% al 60%) previste dal comma 5 dell’art. 1 del DL 41/2021 sul calo di fatturato medio mensile 2020 rispetto al 2019 (anche quando tale calo è inferiore al 30%) e soltanto nel caso in cui l’ammontare così determinato risulti inferiore alle predette soglie minime di 1.000 o 2.000 euro esso viene sostituito da queste ultime.

Quanto precede è ciò che emerge dal disposto dell’art. 1 del DL 41/2021, nonostante il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 77923/2021 e le istruzioni per la compilazione dell’istanza, che deve essere presentata all’Agenzia delle Entrata per la richiesta del contributo, dicano qualcosa di parzialmente diverso.
In particolare, secondo il citato provvedimento e le istruzioni, nel caso in cui il beneficiario, che ha attivato partita IVA nel corso del 2019, evidenzia un calo della media mensile di fatturato 2020 inferiore al 30% rispetto a quella del 2019, il contributo spetterebbe “direttamente” in misura pari alle soglie minime di 1.000 o 2.000 euro.

Si prenda, ad esempio, il caso di un soggetto che ha attivato partita IVA nel mese di aprile 2019 e che nel 2019 ha fatturato 800.000 euro, mentre nel 2020 ha fatturato 900.000 euro.
Il fatturato medio mensile 2019 è 100.000 euro (= 800.000/8, perché anche il mese in cui la partita IVA è attivata, ossia aprile, va escluso).
Il fatturato medio mensile 2020 è 75.000 euro (= 900.000/12).
Il calo del fatturato medio mensile 2020 rispetto al 2019 è dunque inferiore al 30% (nello specifico, è pari al 25%), ma il soggetto può comunque beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal DL “Sostegni” perché la condizione del calo minimo del 30% non si applica nei confronti di coloro che hanno attivato partita IVA dopo il 31 dicembre 2018.

A questo punto dato un calo in valori assoluti di 25.000 euro (= 100.000 – 75.000) e una percentuale applicabile ex art. 1 comma 5 del DL 41/2021 pari al 40% (ossia la percentuale prevista con riguardo ai soggetti che nel periodo di imposta 2019 hanno avuto un volume di ricavi o compensi superiore a 400.000 euro, ma inferiore a un milione di euro), il contributo a fondo perduto spettante risulterebbe essere pari a 10.000 euro (= 25.000 x 0,4).
Tuttavia, stando al provvedimento e alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione dell’istanza, emerge la diversa indicazione che, in questo caso, essendo il calo del fatturato inferiore alla soglia del 30%, il contributo a fondo perduto spetterebbe invece nella misura minima di 1.000 o 2.000 euro (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o diverso da persona fisica).

Una bella differenza a danno del beneficiario del contributo che non sembra trovare alcun appiglio nel dettato normativo dell’art. 1 del DL 41/2021, il quale si limita a prevedere che i soggetti con partita IVA attivata post 31 dicembre 2018 possono beneficiare del contributo anche se hanno un calo di fatturato inferiore al 30%, senza poi indulgere in distinzioni sul metodo di calcolo del contributo spettante a seconda che la predetta soglia risulti superata o non superata.

Sarebbe quanto mai opportuno un celere chiarimento in rettifica delle istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, prima che parta la fase di liquidazione delle istanze pervenute.

Fonte: Eutekne info

Pamela ALBERTI e Enrico ZANETTI

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