Il lavoratore che non sia in possesso della certificazione verde non può e non deve accedere al luogo di lavoro, altrimenti rischia sanzioni disciplinari

Dal 15 ottobre prossimo, sulla base di quanto stabilito dal nuovo art. 9-septies del DL 52/2021, introdotto con l’entrata in vigore del DL 127/2021, i datori di lavoro saranno tenuti a verificare che non accedano al luogo in cui prestano la loro attività lavoratori che non siano in possesso della certificazione verde COVID-19, secondo modalità operative che gli stessi datori di lavoro dovranno preventivamente stabilire, nel rispetto di quanto attualmente previsto dal DPCM 17 giugno 2021 sulle verifiche di tali certificazioni.

Il controllo, secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 9-septies, dovrà essere, ove possibile, prioritariamente effettuato al momento dell’accesso al luogo di lavoro e potrà avvenire anche a campione, modalità che evidentemente implicano la possibilità che un dipendente entri in azienda anche senza la certificazione e che tale circostanza sia accertata solo in un secondo tempo, quando non sia stato sottoposto a controllo in ingresso o quando abbia in qualche modo eluso tali controlli.

Sul piano delle conseguenze per il lavoratore il momento in cui viene accertata la mancanza del green pass assume un rilievo significativo, secondo quanto espressamente stabilito dalla nuova disposizione introdotta dal DL 127/2021.
Se l’accertamento della circostanza avviene all’atto dell’ingresso sul luogo di lavoro, il datore di lavoro dovrà limitarsi a non consentire al dipendente di entrare, senza che sia necessario adottare alcun provvedimento formale. Questa semplificazione è frutto della versione definitiva del DL 127/2021, nella quale non è più prevista l’adozione di un provvedimento di sospensione, da comunicare al lavoratore, che era presente nella prima bozza del decreto. Non potrà, invece, essere applicata alcuna sanzione disciplinare, dal momento che il comma 6 dell’art. 9-septies esclude espressamente che possano esservi conseguenze disciplinari per i dipendenti che “risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso sul luogo di lavoro”. Per costoro l’unico effetto sarà quello della perdita del diritto alla retribuzione, in quanto la loro assenza sarà considerata ingiustificata, al pari di quei dipendenti che non si presentino sul luogo di lavoro, comunicando preventivamente di non essere in possesso del green pass.

Se, viceversa, l’accertamento della mancanza della certificazione avviene quando il dipendente è già sul luogo di lavoro è possibile l’applicazione anche di sanzioni disciplinari, oltre che di quelle amministrative, stabilite dal comma 9 dell’art. 9-septies con il rinvio alle sanzioni di cui all’art. 4 del DL 19/2020, che non verranno esaminate in questa sede perché la loro irrogazione non compete al datore di lavoro, ma al Prefetto. L’ultima parte del comma 8 dell’art. 9-septies stabilisce, infatti, che per l’accesso sui luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di green pass “restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”. Pertanto, il datore di lavoro potrà applicare nei confronti dei suoi dipendenti le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato o dal regolamento aziendale, nel rispetto della procedura di preventiva contestazione prevista dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

L’entità della sanzione disciplinare dovrà essere commisurata alla gravità del comportamento tenuto dal lavoratore e, quindi, delle concrete modalità con cui il controllo è stato eluso, consentendo così l’ingresso sul luogo di lavoro senza una valida certificazione. Se ciò è avvenuto semplicemente perché in ingresso non vi è stato un controllo, la sanzione non dovrebbe essere particolarmente severa, essendo la posizione del dipendente non troppo dissimile da quella di un lavoratore che sia stato respinto in ingresso perché non in possesso del green pass. Il comportamento è sicuramente più grave e potrà legittimare sanzioni maggiori qualora volutamente il lavoratore abbia eluso i controlli, accedendo al luogo di lavoro da accessi non destinati all’ingresso o con la connivenza del soggetto deputato al controllo.

Ancora più grave, infine, dovrebbe essere considerato sul piano disciplinare il comportamento del dipendente che per accedere sul luogo di lavoro utilizzi una certificazione falsa o appartenente a un altro soggetto, con modalità che secondo le cronache non sono state infrequenti dopo l’introduzione dell’obbligo del green pass per accedere a bar e ristoranti. In questo caso, la sanzione disciplinare potrebbe essere applicata non solo nei confronti dei dipendenti che utilizzando tali artifici siano riusciti a entrare sul luogo di lavoro, ma anche nei confronti di quei dipendenti che abbiano solo tentato di farlo, ma siano stati fermati dal controllo in ingresso. La posizione di chi utilizza una certificazione falsa o che non gli appartiene non sembra, infatti, equiparabile a quella di un dipendente che si sia limitato a presentarsi sul luogo di lavoro senza essere in possesso del green pass, situazione per la quale la legge esclude conseguenze disciplinari.

Fonte: Eutekne info

Luca NEGRINI

CONDIVIDI