La determinazione dell’ACE per il fondo imposte 2022 rivede le vecchie regole. Tutto l’incremento del capitale proprio torna a essere agevolato con il coefficiente dell’1,3%, visto il carattere straordinario della “super ACE” del 2021, indipendentemente dal periodo di formazione.
Il coefficiente è, in sé, penalizzante se si pensa che esso è di regola parametrato ai tassi di rendimento dei titoli di Stato, con un mark up che va a esprimere il premio che la società si vede riconosciuto per non convogliare la liquidità verso questi investimenti finanziari.
L’agevolazione prende, infatti, a riferimento la AGI (Allowance for growth and investment) del defunto progetto europeo CCCTB, il cui coefficiente di remunerazione del capitale investito era pari ai tassi dei titoli degli Stati dell’area euro maggiorati di due punti percentuali (la stessa “figlia” dell’AGI, la più cervellotica DEBRA, riprende peraltro la medesima impostazione).
Le imprese si muovono, quindi, in un panorama in cui il tasso legale è pari al 5% e quello ACE fermo all’1,3%, quando invece in vigenza della DIT si assisteva in media a un tasso di rendimento mediamente superiore di 1,5-2 punti rispetto a quello legale.
Vero è che il rialzo consistente dei tassi si è avuto nell’ultima parte del 2022, ma ciò non toglie che un intervento agevolativo per riallineare in parte le differenze sarebbe stato da subito opportuno, anche in ottica di decalage rispetto alla super ACE.
Fatta questa premessa, e trascurando in questa sede gli eventuali obblighi di riversamento della stessa “super ACE” che potrebbero emergere in presenza di distribuzioni ai soci nel 2022, per il calcolo del beneficio in capo alle società di capitali occorre prendere in considerazione:
– in aumento, i conferimenti dei soci e gli accantonamenti degli utili a riserva registrati dal 2011 al 2022 (per i conferimenti, con ragguaglio pro rata temporis se avvenuti nel 2022);
– in diminuzione, le riduzioni del patrimonio netto derivanti da distribuzioni ai soci (si tratta, in particolare, di distribuzioni di riserve già formate, mentre la distribuzione dell’utile di esercizio è neutra e non determina un effetto di compressione dell’agevolazione);
– sempre in diminuzione, gli esborsi legati alle operazioni infragruppo elencate nell’art. 10 del DM 3 agosto 2017 (conferimenti a favore di società controllate, acquisti di partecipazioni e di aziende infragruppo, ecc.) e agli investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.
Secondo l’art. 5 comma 3 del DM 3 agosto 2017 e la relativa Relazione:
– la riduzione legata agli investimenti in titoli e valori mobiliari grava sui soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K della Tabella ATECO 2007; sono, inoltre, assoggettate a tale riduzione le holding non finanziarie;
– gli incrementi in questione sono determinati, in un’ottica di semplificazione, assumendo i valori così come espressi dal bilancio d’esercizio, tenendo conto anche dei fenomeni valutativi (la questione va, conseguentemente, vista anche alla luce dei provvedimenti straordinari in essere che consentono di non svalutare i titoli dell’attivo circolante).
La somma algebrica tra incrementi, decrementi e riduzioni va poi confrontata con il patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2022; il minore tra tali importi va moltiplicato per il coefficiente dell’1,3% e il risultato rappresenta l’importo materialmente detassato.
Il “riaccorpamento” della “super ACE” nell’ACE “ordinaria” va gestito con attenzione, viste le particolarità della prima. Per fare un semplice esempio, nella recente risposta a interpello n. 229/2023 l’Agenzia delle Entrate ha correttamente evidenziato che, se una società aveva base ACE negativa al 31 dicembre 2020 e base “super ACE” positiva per incrementi del 2021, le due componenti non si compensavano: la società, quindi, poteva beneficiare della “super ACE” per l’intero importo dei conferimenti ricevuti nel 2021, in quanto la base ACE pregressa rimaneva un comparto separato.
La compensazione, invece, torna a operare per il 2022, dovendosi nuovamente ragionare in termini di una unica massa di operazioni, per cui il beneficio fiscale potrebbe comprimersi rispetto al 2021 non solo in termini di coefficiente, ma anche in termini di base di calcolo.
Eccedenze trasformabili in crediti IRAP
Anche gli utilizzi dell’ACE tornano a essere solo quelli del passato.
In caso di incapienza del reddito, infatti, la società può riportare agli esercizi successivi le eccedenze non utilizzate; in alternativa, si può fruire di un credito d’imposta applicando alla suddetta eccedenza l’aliquota IRES del 24% (27,5% per gli intermediari finanziari soggetti alla relativa maggiorazione).
Il credito d’imposta è utilizzabile ai soli fini dell’IRAP (saldo e acconti) ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
Fonte: Eutekne INFO
Gianluca ODETTO