La c.d. “super ACE” di cui all’art. 19 commi 2-7 del DL 73/2021 (conv. L. 106/2021) consente di beneficiare, in relazione alla variazione in aumento del capitale proprio rilevata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (e, quindi, nel 2021 per i soggetti “solari”) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, di un coefficiente di remunerazione maggiorato al 15% (in luogo dell’1,3% previsto per l’ACE “ordinaria”), ancorché con un limite massimo di 5 milioni di euro.
L’agevolazione si caratterizza per il fatto che può essere fruita, oltre che tramite riduzione del reddito imponibile, secondo le regole ordinarie dell’ACE previste dall’art. 1 comma 1 del DL 201/2011 e dall’art. 3 del DM 3 agosto 2017, anche tramite riconoscimento di un credito d’imposta, che può essere utilizzato in compensazione, richiesto a rimborso oppure ceduto a terzi.
Ove
l’agevolazione sia fruita secondo le regole ordinarie, nella
determinazione delle imposte di competenza del periodo d’imposta 2021,
il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (calcolato applicando
l’aliquota maggiorata del 15% alla variazione in aumento del capitale
proprio) è dedotto dal reddito complessivo netto.
Pertanto, in sede di redazione del bilancio 2021, l’impresa beneficiaria rileva un minor costo per imposte.
Ove, invece, l’impresa beneficiaria intenda fruire dell’agevolazione tramite credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote proprie del soggetto beneficiario (es. 24% per le società di capitali), occorre presentare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione, secondo le modalità e i termini definiti dal provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 238235/2021.
Ai fini che qui interessano, si evidenzia che:
– la comunicazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche;
–
la comunicazione può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla
scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2020 (quindi, fino al 30 novembre 2022, per i soggetti “solari”);
–
entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione è rilasciata una
ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto, con
l’indicazione delle relative motivazioni;
– entro 30 giorni dalla
data di presentazione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate
comunica ai richiedenti il riconoscimento (qualora non sussistano motivi
ostativi) o il diniego del credito d’imposta.
Si ricorda, inoltre, che il credito d’imposta può essere utilizzato, previo riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate:
– dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro;
– dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione dei crediti;
– dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Infine, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, in particolare nel quadro RS dei modelli REDDITI 2022.
Ciò detto, nonostante la fruizione dell’agevolazione tramite credito d’imposta sia subordinata alla presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate e l’utilizzo del credito d’imposta sia subordinato al riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate (che viene reso noto entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione), non pare che la norma istitutiva subordini il riconoscimento del credito all’accertamento – da parte dell’Amministrazione finanziaria – della sussistenza dei requisiti previsti, né alla capienza degli stanziamenti.
L’agevolazione sembrerebbe, in sostanza, avere natura automatica anche in caso di fruizione tramite credito d’imposta.
Conseguentemente,
il credito potrebbe essere rilevato nel momento in cui si realizzano i
presupposti per beneficiare dell’agevolazione (in specie l’incremento
del capitale proprio) e, quindi, nel bilancio 2021, nonostante il
riconoscimento del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria sia
comunicato nell’esercizio successivo (le prime comunicazioni sono state
inviate dall’Agenzia delle Entrate soltanto in data 13 gennaio 2022, a
seguito dell’aggiornamento della relativa piattaforma).
Resta fermo,
evidentemente, che, a tal fine, il riconoscimento dovrebbe comunque
pervenire prima della data di formazione del bilancio.
Una diversa soluzione, che vincolasse la rilevazione contabile del credito alla comunicazione di riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, non sembrerebbe rispondere a canoni di ragionevolezza, posto che l’imputazione temporale dell’agevolazione differirebbe in funzione delle diverse modalità di fruizione.
Da ultimo si evidenzia che, ai fini della rilevazione contabile dei crediti d’imposta, non rileva, in base all’orientamento prevalente della dottrina, il momento di effettivo utilizzo in compensazione, né di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Eutekne INFO
Silvia LATORRACA