Il disegno di legge delega per la riforma fiscale approvato ieri, stando alle bozze circolate, contiene diversi criteri guida per ritoccare le sanzioni amministrative e, in special modo, per raccordarle con il sistema penale.
Tra le linee guida si nota l’esigenza di migliorare la proporzionalità delle sanzioni, attenuandone il carico alla luce di quanto avviene in altri Paesi europei.
Occorre “rivedere la disciplina dei cumuli e della continuazione, onde renderla coerente con i principi sopra specificati, anche estendendola agli istituti deflattivi”.
Verrà quindi rivisto l’art. 12 comma 8 del DLgs. 472/97, secondo cui in sede di adesione, mediazione e conciliazione il cumulo opera limitatamente al singolo anno e alla singola imposta. L’intento potrebbe essere di prevedere, anche per tali istituti deflativi, il cumulo tra più imposte (esempio, evasione che rileva ai fini delle dirette e dell’IVA) e tra più anni.
Decisamente rilevanti sono le novità in tema di rapporti tra processo penale e tributario.
Il giudice penale avrà l’obbligo di tenere conto dell’accertamento con adesione (o altra definizione) quando dallo stesso emerge l’irrilevanza penale del fatto: si pensi all’adesione che riduce la pretesa al di sotto della soglia di punibilità, o, caso più raro, all’adesione da cui scaturisce una condotta solo colposa. Per discostarsi dell’accordo occorre una congrua motivazione. Viene recepito l’orientamento di alcuna giurisprudenza (Cass. 14 febbraio 2011 n. 5640) e si introduce un elemento, in un certo senso, di “supremazia” del diritto tributario rispetto a quello penale, riecheggiando un tantino la vecchia pregiudiziale tributaria.
Il criterio più importante risulta quello contenuto nell’art. 20 comma 1 lettera 3): “adeguare i profili processuali connessi alle ipotesi di non punibilità e di attenuanti all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, prevedendo la possibilità di sospendere temporaneamente i termini di prescrizione e di non disporre ovvero revocare il sequestro, anche prima dell’esercizio dell’azione penale, nel solo caso di regolare pagamento delle rate”.
Gli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000 prevedono che il pagamento, compresi sanzioni e interessi, delle somme anche a seguito di procedure conciliative ha effetto di attenuante o addirittura di non punibilità (specie per i delitti di omesso versamento IVA/ritenute fiscali e indebita compensazione di crediti non spettanti) se, però, interviene entro l’apertura del dibattimento di primo grado, con possibilità di proroga di sei mesi.
I tempi della dilazione tributaria (8 o 16 rate trimestrali se si tratta di adesione, 20 rate trimestrali per i bonari, 72 rate mensili o 120 se si tratta di dilazione dei ruoli) spesso non sono compatibili con l’apertura del dibattimento di primo grado.
Si tratta di una evidente falla del sistema a cui il legislatore delegato dovrà porre fine. L’Erario è comunque tutelato, siccome i sequestri possono essere adottati se le rate non vengono pagate.
Andrà attuata una “maggiore integrazione tra sanzioni tributarie amministrative e penali (….) evitando forme di duplicazione incompatibili con il divieto di bis in idem (…) assicurando uno standard minimo comune di garanzie per entrambi gli ambiti”.
Si vuole evitare un doppio giudizio per i medesimi fatti: sino ad oggi si è parlato tanto di bis in idem però è dura riuscire a vincere un ricorso su questo.
Il sistema già prevede un correttivo alla duplicazione delle sanzioni consistente nella specialità ex artt. 19 e 21 del DLgs. 74/2000, che, sebbene sia un concetto diverso dal bis in idem, impedisce di irrogare le sanzioni amministrative (o penali) quando la condotta è la medesima e una delle due disposizioni ha elementi specializzanti (spesso la condotta penalmente rilevante).
Nonostante sia evidente, almeno a parere di chi scrive, l’assoluta identità della condotta (si pensi al contribuente che presenta una dichiarazione indicando costi inesistenti: lo stesso identico fatto realizza una violazione amministrativa e penale), la giurisprudenza di vertice ha adottato una serie di interpretazioni volte ad azzerare la specialità. È purtroppo noto che, in forza di una supposta “progressione criminosa” tra violazione amministrativa e penale, si ritiene inapplicabile la specialità (Cass. pen. SS.UU. 12 settembre 2013 n. 37424). Tutto ciò, finalmente, sarà destinato a finire.
Quanto esposto si salda con l’esigenza di rivedere i rapporti tra processo penale e tributario, ora governati dal doppio binario ex art. 20 del DLgs. 74/2000 anche alla luce della neointrodotta testimonianza scritta in sede fiscale.
Ciò, ma di questo la delega non parla espressamente, si lega al nuovo onere della prova ex art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/92 post L. 130/2022, che dal punto di vista probatorio avvicina gli uffici finanziari al PM. Ma anche in questo caso non è mancato “lo zampino” della Cassazione, che ha subito messo le mani avanti sancendo che nulla è cambiato (Cass. 27 ottobre 2022 n. 31878, Cass. 3 marzo 2023 n. 6772 ).
Anche questo orientamento dovrà terminare o meglio essere stoppato sul nascere, per far sì che i principi del giusto processo ex art. 111 Cost. valgano anche per il processo tributario e non solo a livello di facciata.
Fonte: Eutekne INFO
Alfio CISSELLO